Le c. sono commissioni di prelati, con funzioni amministrative, legislative e giudiziarie, attraverso cui la Santa Sede tratta gli affari della Chiesa. Le prime c. nacquero nel 16° sec., come commissioni di cardinali specializzate in determinati campi e aventi il compito di coadiuvare il pontefice nelle materie spirituali e temporali. Scomparso lo Stato pontificio, vennero meno le c. di ambito puramente temporale. A seguito della riforma attuata nel 1988 da Giovanni Paolo II (con la costituzione Pastor Bonus), fanno parte della Curia romana nove c., con competenze varie. Ognuna è presieduta da un cardinale prefetto ed è composta da un certo numero di cardinali o arcivescovi e vescovi diocesani, nominati dal papa.
La C. per la dottrina della fede, erede del Sant’Uffizio, ha il compito promuovere la dottrina della Chiesa in materia di fede e costumi: tutela la verità della fede e dei costumi e vigila affinché non siano divulgati errori contro la dottrina della Chiesa. Inoltre, pur non essendo un tribunale, ha competenza esclusiva circa i delitti contro la fede o la morale.
La C. per il culto divino e la disciplina dei sacramenti si occupa della disciplina della liturgia dei sacramenti, della loro celebrazione e delle dispense che in materia di sacramenti eccedono la competenza del vescovo diocesano.
Rientrano inoltre tra le c. con competenza materiale la C. per l’educazione cattolica (dei seminari e degli istituti di studi) e la C. delle cause dei santi; la seconda cura tutta l’attività di beatificazione dei servi di Dio e di canonizzazione dei beati. Ne fanno parte medici e teologi, per meglio accertare questi due gradi di canonizzazione.
Tra le c. con competenza prevalentemente personale va anzitutto ricordata la C. per i vescovi, che provvede alla creazione, modificazione ed estinzione delle Chiese particolari e a tutto ciò che attiene alla nomina dei vescovi.
La C. per il clero si occupa, invece, di tutto ciò che riguarda la vita, la disciplina e gli obblighi del clero, dei chierici e dei religiosi e di ciò che spetta alla Santa Sede circa l’ordinamento dei beni ecclesiastici.
La C. per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica promuove e regola la pratica dei consigli evangelici nelle forme di vita consacrata e nell’attività di vita apostolica, erige istituti e le società di vita apostolica, dando il proprio parere circa la creazione da parte del vescovo diocesano o circa la loro soppressione.
Tra le c. con competenza territoriale rientra in primo luogo la C. per le Chiese orientali, che ha competenza mista, territoriale e per materia, in quanto si occupa di tutto ciò che concerne persone e cose delle Chiese orientali (struttura, ordinamento, status dei fedeli e ministri delle Chiese orientali ecc.). Accanto a essa vi è la C. per l’evangelizzazione dei popoli, che dirige e coordina l’opera di evangelizzazione dei popoli, compresa l’azione missionaria.
Associazioni religiose che, attraverso una spiritualità spiccatamente mariana (ma non per questo meno cristocentrica ed ecclesiale), si propongono la santificazione personale dei propri membri e ogni genere di apostolato (caritativo, sociale, culturale ecc.). La prima fu fondata a Roma nel 1463 dal gesuita belga J. Leunis tra gli studenti del Collegio romano. Aperte ai fedeli di ogni condizione, non esclusi gli ecclesiastici, si diffusero rapidamente nel mondo. Furono ripetutamente approvate con solenni e numerosi documenti da molti papi. Dopo il Concilio Vaticano II hanno assunto la denominazione di Comunità di vita cristiana. Sono organizzate in una cinquantina di federazioni nazionali, riunite in una mondiale, con sede in Roma.
Unioni di più monasteri sui iuris sotto uno stesso superiore. Sono 36, delle quali 21 di benedettini (a loro volta unite in confederazione sotto un abate primate, con compiti di coordinamento e collegamento), 2 di mechitaristi di rito armeno (Venezia, Vienna), 1 di benedettini camaldolesi (c. di Monte Corona), 12 di cistercensi (con un abate generale avente su tutte solo il diritto di visita).