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Santa Sede

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(o Sede Apostolica) Denominazione attribuita nel cristianesimo primitivo a ogni Chiesa fondata dagli apostoli; più tardi riservata alla sola Chiesa romana.

Il Codex iuris canonici (can. 361) dichiara che con la denominazione S. o Sede Apostolica si intendono non solo il Romano Pontefice ma anche, se non risulta diversamente dalla natura della questione o dal contesto, la Segreteria di Stato, il Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa (dal 1989 seconda sezione della Segreteria di Stato), il collegio cardinalizio, gli uffici e gli altri organismi della Curia romana.

La S. è l’organo di governo della Chiesa cattolica. Nell’ambito dell’ordinamento canonico (Cod. iur. can., can. 113 par. 1) il fondamento della posizione speciale della S. è visto nella positiva volontà di Gesù Cristo di fondare la sua Chiesa quale società religiosa monarchica, conferendo a Pietro e ai suoi successori, i Romani Pontefici, il primato di giurisdizione pieno e supremo, unito a un potere di insegnamento, santificazione e direzione di tutte le chiese e dei singoli fedeli, cui è annesso il diritto di suprema amministrazione, istanza giudiziale, confortato dal carisma dell’infallibilità.

Nel diritto internazionale, la S. è compresa a pieno titolo tra i soggetti. La personalità internazionale le deriva dal suo carattere di membro della comunità internazionale, investito di poteri originari, non derivanti, cioè, da alcun altro soggetto di diritto internazionale.

In virtù di tale posizione giuridica, la S. è destinataria di tutte le norme del diritto internazionale generale, con la sola esclusione di quelle non compatibili con la sua speciale natura e con il suo naturale ambito d’azione (ad esempio, le norme internazionali applicabili nei conflitti armati).

La S. è soggetto distinto dalla Stato Città del Vaticano, formatosi nel 1929, come lo è stata fino al 1870 rispetto allo Stato pontificio. La personalità internazionale della S. si manifesta nel diritto di legazione attivo e passivo (Agenti diplomatici), nella conclusione di accordi multilaterali (Trattati), per lo più relativi alla tutela dei diritti umani, nella partecipazione alle organizzazioni internazionali, quale membro, come nel caso dell’Unione postale internazionale e dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni, o quale osservatore permanente, come nel caso dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e del Consiglio d’Europa.

Tra le diverse tipologie di trattati che la S. può stipulare vi sono i concordati, accordi bilaterali che disciplinano il trattamento che l’altra parte contraente riserva ai fedeli e alle istituzioni cattoliche. Oltre ai concordati, la S. conclude altri accordi internazionali aventi oggetti diversi: ne esempio è il Trattato lateranense stipulato con l’Italia l’11 febbraio 1929, nell’ambito dei Patti lateranensi, per comporre la questione romana e creare lo Stato della Città del Vaticano (Patti lateranensi). In quanto soggetto di diritto internazionale, la S. e i suoi organi godono, al pari degli Stati, della esenzione dalla giurisdizione interna (Esenzione degli Stati dalla giurisdizione interna).

La particolare situazione territoriale creatasi fra lo Stato unitario italiano e la S. comporta alcuni speciali doveri da parte dell’Italia. Assunti unilateralmente subito dopo il settembre 1870 (circolare del ministero degli Affari esteri italiano del 18 ott. 1870, e Legge delle Guarentigie del 13 marzo 1871), tali obblighi sono oggetto, ora, dell’art. 12 del Trattato lateranense, ai termini del quale lo Stato italiano si è impegnato a consentire che gli agenti diplomatici di Stati esteri, accreditati presso la S., risiedano in territorio italiano, e a far loro i trattamenti previsti dal diritto internazionale generale. Tale obbligo sussiste anche se gli agenti sono organi di Stati con i quali l’Italia non abbia rapporti diplomatici (ma non per gli Stati in guerra con l’Italia).

Vedi anche
Stato della Città del Vaticano Vaticano, Stato della Città del (S.C.Vaticano, Stato della Citta del)  Stato costituito da un piccolo territorio posto all'interno della città di Roma, sulla riva occidentale del Tevere e corrispondente al colle Vaticano. Esso rappresenta la sede della Chiesa cattolica e capo dello Stato è il Sommo Pontefice ... papato Nella Chiesa cattolica, suprema istituzione che esercita le funzioni di governo, dottrina e culto trasmesse da Gesù Cristo all'apostolo Pietro e ai suoi successori, quali suoi vicari. papato - approfondimento di Raffaele Savigni Nella Chiesa cattolica, il papa è il vescovo di Roma e il capo del collegio ... Codex iuris canonici Raccolta ufficiale di norme vigenti nel diritto canonico. La prima versione fu promulgata nel 1917 da Benedetto XV ( Codice pio-benedettino) con la costituzione Providentissima mater, ed entrò in vigore il 19 maggio 1918. Dalla prima versione restavano esclusi sia il diritto della Chiesa Orientale sia ... concordato Accordo stipulato fra due parti, siano persone private, enti o Stati. diritto 1. Diritto amministrativo concordato fallimentare Disciplinato dagli art. 124 e seg. legge fallimentare, consente di evitare le fasi di liquidazione dell’attivo e di ripartizione del ricavato. La proposta di concordato, ...
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  • DIRITTO COMUNITARIO E DIRITTO INTERNAZIONALE in Diritto
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Vocabolario
sède
sede sède s. f. [dal lat. sedes «sedia, seggio», poi «luogo di residenza, dimora, ecc.», corradicale di sedēre «stare seduto»]. – 1. Col sign. originario di «seggio» (raro anche nell’ital. ant.), solo in espressioni ecclesiastiche come...
santo
santo agg. e s. m. (f. -a) [lat. sanctus, propr. part. pass. di sancire «sancire, rendere sacro», in rapporto etimologico con sacer «sacro», essendo anche questo connesso con sancire]. – 1. agg. a. In origine, equivalente di sacro, riferito...
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