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Condanna. Diritto processuale civile

Enciclopedia on line
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Una delle tre forme di azione civile di cognizione. Essa è finalizzata a ottenere dal giudice non solo l’accertamento dell’esistenza del diritto soggettivo che l’attore afferma essere stato violato, ma anche l’accertamento dell’inadempimento di questo stesso diritto da parte dell’obbligato, e la sua condanna alla reintegrazione (in forma specifica o per equivalente) del diritto violato. La sentenza di condanna costituisce il presupposto per la successiva attuazione coattiva del diritto in sede di esecuzione forzata, ossia costituisce titolo esecutivo. Essa rappresenta inoltre il titolo idoneo per iscrivere ipoteca giudiziale sui beni del debitore (art. 2818 c.c.) e una volta passata in giudicato determina un allungamento dei termini di prescrizione del diritto alla prestazione per cui è stata pronunciata, se questo era soggetto a prescrizione breve (art. 2953 c.c.).

Accanto alla condanna ordinaria vengono individuate ipotesi di condanne speciali. Quando è «già accertata la sussistenza di un diritto», ma «ancora controversa la quantità della prestazione dovuta» (art. 278 c.p.c.), il giudice può pronunciare sentenza non definitiva di condanna generica alla prestazione (eventualmente accompagnata da una provvisionale). In caso l’attività difensiva del convenuto si fondi su eccezioni di non pronta risoluzione, il giudice può emettere una condanna con riserva delle eccezioni, vale a dire un provvedimento provvisorio che non tiene conto di tali eccezioni, il cui esame è riservato al prosieguo del processo. Il legislatore ha inoltre previsto, in talune ipotesi, la condanna in futuro, ovvero la possibilità di avere dal giudice la pronuncia di un provvedimento di condanna in anticipo rispetto al verificarsi della violazione, che diventa efficace in caso tale evento si verifichi (per es., art. 657 e 664 c.p.c.).

Voci correlate

Accertamento. Diritto processuale civile

Azione. Diritto processuale civile

Azione costitutiva

Condanna alle spese

Vedi anche
Convenuto Nel processo civile, colui contro il quale l’attore fa valere la domanda giudiziale e che, di conseguenza, viene chiamato a esercitare in condizioni di parità il suo diritto di difesa davanti al giudice. Affinché il convenuto possa preparare adeguatamente le sue difese, attraverso l’atto contrapposto ... condanna La pena inflitta o l’obbligo imposto 1. Diritto processuale civile Una delle tre forme di azione (➔) civile di cognizione. Essa è finalizzata a ottenere dal giudice non solo l’accertamento dell’esistenza del diritto soggettivo che l’attore afferma essere stato violato, ma anche l’accertamento dell’inadempimento ... Soggettività giuridica Soggettività giuridica Si intende per soggetto di diritto il portatore di interessi giuridicamente tutelati. La categoria, assai ampia, comprende innanzitutto le persone, fisiche e giuridiche (Persona fisica e persona giuridica), ma anche altri soggetti, quali il concepito (art. 1 l. n. 40/2004) o gli ... Esecuzione forzata Con riferimento al processo civile, è l’attività giurisdizionale cui ricorre il creditore quando il debitore non adempie spontaneamente al suo obbligo. Sono parti del processo esecutivo: l’ufficiale giudiziario, il giudice dell’esecuzione, il creditore procedente e il debitore esecutato. Per poter dar ...
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Vocabolario
processüale
processuale processüale agg. [der. di processo]. – 1. Che si riferisce al processo giudiziario: atti p.; incartamento p.; spese p.; diritto p. (e, specificando, diritto p. civile, diritto p. penale, diritto p. costituzionale, diritto p....
condanna
condanna s. f. [der. di condannare]. – 1. a. Atto del condannare; in partic., nel processo penale, sentenza con cui il giudice infligge una pena all’imputato riconosciuto colpevole; nel processo civile, sentenza o decreto con cui il giudice...
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