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Clausole vessatorie

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Con riferimento all’art. 1341 c.c., regole contrattuali predisposte da uno dei contraenti, volte a stabilire limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero a porre a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni o restrizioni della libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, per le quali era richiesta una specifica approvazione per iscritto.

Una nuova disciplina delle clausole vessatorie (dette anche, con altra terminologia, clausole abusive) è stata aggiunta nell’ordinamento italiano in recezione di una direttiva comunitaria del 1993, dapprima nel Codice civile (artt. 1469 bis ss.), quindi, con un solo chiarimento significativo – nullità e non mera inefficacia – negli artt. 33-38 (nonché 139-141) del Codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005). Sono considerate vessatorie le clausole inserite in un contratto, concluso tra un professionista e un consumatore, che «malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto». La qualifica formale di consumatore – la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività professionale eventualmente svolta – acquista, nelle c. vessatorie, uno specifico significato di parte economicamente debole. Per eliminare questo squilibrio il Codice del consumo considera nulle le clausole elencate nell’art. 33, a meno che siano state oggetto di una trattativa individuale.

Tra le clausole vessatorie più diffuse, figurano: l’apposizione di una clausola penale; l’attribuzione al solo professionista della facoltà di recesso; la clausola che consente al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, salvo il caso di giusta causa, o che consente al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da offrire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso; la clausola che limita o esclude l’eccezione di inadempimento da parte del consumatore; la clausola che sancisce a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria, limitazioni all’adduzione di prove, inversioni dell’onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi; la clausola che stabilisce come sede del foro competente sulle controversie una località diversa da quella di residenza o di domicilio elettivo del consumatore. Numerose deroghe sono espressamente previste per i contratti che hanno a oggetto la prestazione di servizi finanziari. Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge o norme contenute in convenzioni internazionali delle quali siano stati parti contraenti tutti gli Stati dell’Unione Europea. La nullità di una o più clausole non si propaga al contratto, che rimane valido per il resto. L’art. 36, n. 2, indica tre clausole che sono sempre nulle. La nullità opera a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

Voci correlate

Condizioni generali di contratto

Contratto

Approfondimenti di attualità

Lo status giuridico di consumatore: caratteristiche e singole accezioni di Emilio Graziuso

Vedi anche
Recesso anatomia In anatomia umana e comparata, termine usato per indicare depressioni, fossette, cavità a fondo cieco o formazioni simili, di natura ossea, connettivale o sierosa che per lo più danno ricetto a piccole formazioni anatomiche generalmente importanti. Recesso cocleare, recesso ellittico, ... contratto Regolamento di interessi che trae la sua forza vincolante dall’accordo di coloro che lo stipulano. 1. Diritto civile Il contratto è l’accordo tra due o più parti per costituire, regolare od estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. È la massima espressione dell’autonomia privata, del potere, ... nullità nullità diritto 1. Diritto civile Situazione di invalidità del negozio giuridico, determinata da un vizio che rende il negozio stesso inidoneo a produrre i suoi effetti e quindi inefficace (art. 1418-24 c.c.). I vizi dai quali è determinata la nullita sono: a) la contrarietà a norme imperative; b) ... Condizioni generali di contratto Sono clausole predisposte unilateralmente e destinate a regolare una serie indefinita di rapporti. Le condizioni generali di contratto, di regola predisposte da un imprenditore, sono efficaci nei confronti dell’altro contraente, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o ...
Categorie
  • DIRITTO CIVILE in Diritto
Tag
  • CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
  • AUTORITÀ GIUDIZIARIA
  • CODICE DEL CONSUMO
  • CLAUSOLA PENALE
  • UNIONE EUROPEA
Vocabolario
vessatóre
vessatore vessatóre s. m. (f. -trice) [dal lat. vexator -oris]. – Chi vessa, chi sottopone altri a vessazioni.
vessatòrio
vessatorio vessatòrio agg. [der. di vessare]. – Che ha il fine e l’effetto di vessare, che costituisce una vessazione: un governo poliziesco e v.; sistema fiscale v.; comportamento v. nei riguardi dei proprî dipendenti.
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