Sono clausole predisposte unilateralmente e destinate a regolare una serie indefinita di rapporti. Le condizioni generali di contratto, di regola predisposte da un imprenditore, sono efficaci nei confronti dell’altro contraente, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle con l’ordinaria diligenza (art. 1341 c.c.). non vanno confuse né con i contratti normativi (v. Contratto), né con i contratti per adesione (art. 1332 c.c.), che sono tali esclusivamente per il modo di perfezionamento. Prima dell’introduzione della disciplina delle clausole vessatorie, le clausole onerose inserite nelle condizioni generali di contratto richiedevano, per la loro efficacia, la specifica approvazione per iscritto da parte del contraente debole. Tale disciplina si applica, ora, esclusivamente ai contratti conclusi tra professionisti o tra consumatori, contratti nei quali non vi è, per definizione, una parte economicamente forte e una parte economicamente debole. Non sono soggette ad approvazione specifica le clausole onerose inserite in un atto pubblico e quelle che sono state oggetto di specifica contrattazione. La tecnica legislativa è, a dir poco, non impeccabile.