Manifestazione di volontà di un soggetto cui il diritto internazionale ricollega effetti giuridici corrispondenti alla volontà manifestata. Norme internazionali che contemplano, in questo senso, manifestazioni unilaterali di volontà possono avere natura consuetudinaria (Consuetudine. Diritto internazionale) o pattizia (Trattati).
Atti unilaterali tipici sono: a) la dichiarazione di guerra, b) il riconoscimento, c) la rinuncia; d) la denuncia e il recesso. La dichiarazione di guerra è l’atto che produce l’effetto di instaurare lo stato di guerra tra due o più soggetti internazionali. Il riconoscimento accerta l’esistenza di un nuovo soggetto internazionale (Personalità internazionale) o di una nuova situazione giuridica; può esserne oggetto qualunque situazione giuridica, ma le più importanti sono la costituzione di un nuovo soggetto internazionale, la formazione di un nuovo governo, i mutamenti territoriali e le situazioni di fatto limitatrici della sovranità territoriale (Territorio. Diritto internazionale). Il riconoscimento può avere natura costitutiva o dichiarativa. La rinuncia è invece l’atto con il quale un soggetto manifesta la volontà diretta all’estinzione di un proprio diritto. La denuncia o il recesso sono, a loro volta, atti unilaterali con cui uno Stato parte ad un trattato esprime la volontà di estinguerlo nei propri confronti, sulla base delle clausole di denuncia o recesso contenute nel trattato stesso, o in presenza di cause di diritto internazionale generale (quali l’inadempimento della controparte o il mutamento fondamentale delle circostanze). Si discute, inoltre, in dottrina se la notificazione o la protesta abbiano o meno natura di atti giuridici unilaterali, e così pure la riserva apposta a un trattato, nonché il consenso dello Stato leso che, in materia di illecito internazionale, è considerato, a certe condizioni, causa di esclusione dell’illiceità della violazione di un obbligo internazionale.