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Armi e munizioni

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Agli effetti della legge penale, per armi si intendono quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, nonché tutti gli strumenti atti a offendere, dei quali dalla legge è vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo (art. 585 c.p.).

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 585 e 704 c.p., sono assimilabili alle armi le bombe, le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti. Munizioni sono gli elementi necessari per permettere a una arma di emettere fuoco.

Premesso che l’art. 695 c.p. sanziona con l’arresto e con l’ammenda la fabbricazione o il commercio non autorizzato di armi, l’evoluzione della normativa è stata disciplinata organicamente dalla l. n. 895/1967, poi modificata ed integrata dalla l. n. 497/1974, e dalla l. n. 110/1975, successivamente modificata dalla l. n. 36/1990.

I principali reati in tema di armi sono i seguenti.

Detenzione o porto illegale di armi da guerra in luogo pubblico o aperto al pubblico. - Il reato consiste nella materiale disponibilità di una delle armi considerate da guerra all’autorità competente (tali essendo quelle destinate all’uso bellico o dotate di caratteristiche idonee al moderno uso bellico). Per il privato non è ammessa la licenza di questo tipo di armi, salvo non abbia ottenuto l’autorizzazione prima dell’entrata in vigore della nuova legge.

Detenzione illegale di armi comuni da sparo. - Si tratta di armi non di guerra. Il ritardo nel denunciare la suddetta detenzione equivale alla mancanza di denuncia.

Porto illegale in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi comuni da sparo. - È illegale il porto d’armi senza la licenza o fuori dei casi in cui questa può essere concessa.

Produzione, commercio e porto di armi giocattolo. - È illegale fabbricare o porre in commercio giocattoli riproducenti armi con l’impiego di tecniche o di materiale che consentano l’utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all’offesa della persona.

Alterazioni di armi comuni da sparo. - È alterata l’arma modificata nelle sue caratteristiche meccaniche in modo tale da renderne più agevole il porto o aumentarne l’offensività.

Detenzione o porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi clandestine. - Sono tali le armi comuni da sparo il cui prototipo non figuri nel relativo Catalogo nazionale e le armi comuni da sparo e le canne che siano sprovviste dei numeri contrassegni e di sigle di immatricolazione.

Porto ingiustificato di strumenti atti a offendere. - Si riferisce alle armi improprie, ossia a tutti quegli strumenti offensivi che senza giustificato motivo non possono portarsi fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa (bastoni muniti di puntale acuminato, sfere metalliche, strumenti da punta o da taglio ecc.).

Omessa custodia di armi. - Prevede il divieto di consegnare armi da sparo a minori di anni 18 che non siano in possesso della licenza di autorità, oppure a persone incapaci, tossicodipendenti o impedite al maneggio. Tale reato si configura anche quando colui che ne ha la custodia permetta per negligenza che le predette persone si impossessino di armi ed esplosivi.

Mine antipersone. - Sono vietati l’uso, la fabbricazione, la cessione, la detenzione, l’importazione, l’esportazione, la ricerca tecnologica, oltre che la cessione di brevetti e di tecnologie dirette alla produzione di mine antipersone o di parti di esse.

Vanno, infine, segnalate la l. n. 496/1995 (modificata dalla l. n. 93/1997) concernente la proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche, e la l.n. 374/1997 (modificata dalla l.n. 106/1999) in materia di mine antipersona.

Voci correlate

Reato

Vedi anche
còdice penale còdice penale Fonte del diritto penale sostanziale che contiene i principi fondamentali e le regole generali finalizzate a reprimere i fatti costituenti reato. Il codice penalep. vigente, detto c. Rocco dal nome del ministro della Giustizia che lo propose (r.d. 19 ott.1930 n.1398), inizialmente composto ... diritto penale Parte del diritto pubblico che disciplina i fatti costituenti reato. In particolare, complesso delle norme contenute nel codice penale e nelle leggi speciali, che individuano le fattispecie di reato determinandone le relative sanzioni, consistenti in pene (detentive o pecuniarie) e misure di sicurezza, ... Reato Fatto umano tipico (ovvero conforme a una fattispecie penale incriminatrice), antigiuridico e colpevole a cui è ricollegabile una sanzione penale. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni a seconda del tipo di pena per essi stabilita. Ergastolo, reclusione e multa sono le sanzioni afferenti ... Armi chimiche e batteriologiche La cooperazione internazionale in materia di armi chimiche e batteriologiche ebbe inizio con l’adozione, nel corso della Conferenza Internazionale di Ginevra sul Commercio di Armi promossa dalla Società delle Nazioni, del Protocollo di Ginevra del 1925 sulla proibizione dell’uso in guerra di gas asfissianti, ...
Categorie
  • DIRITTO PENALE E PROCEDURA PENALE in Diritto
Vocabolario
munizióne
munizione munizióne s. f. [dal lat. munitio -onis, der. di munire: v. munire]. – 1. ant. Opera fortificata, o anche macchina guerresca (secondo il sign. etimologico). 2. Nell’uso com., quasi sempre al plur., materiale bellico (come proiettili,...
munizionaménto
munizionamento munizionaménto s. m. [der. di munizionare]. – 1. L’insieme di operazioni e di attività con cui si fornisce delle necessarie difese o munizioni un’opera fortificata o un reparto militare: provvedere in tempo al m. dei difensori,...
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