truppa Qualsiasi complesso organico di forza militare.
La condizione giuridica delle t. all’estero è costituita, principalmente, dai trattamenti che, in base al diritto internazionale comune, competono ai corpi armati di uno Stato, i quali siano stati autorizzati, in tempo di pace, a penetrare nel territorio di un altro Stato, per transitarvi o per stazionarvi. I trattamenti consistono, in primo luogo, nella inviolabilità dell’alloggio delle t. stesse, degli edifici adibiti a sede dei comandi e dei vari servizi. Consistono, inoltre, nell’esenzione dei componenti dei corpi armati dalla giurisdizione penale locale, anche per i fatti commessi al di fuori dell’esercizio delle loro funzioni. Le stesse immunità si applicano alle navi da guerra straniere ancorate nei porti dello Stato e ai componenti degli equipaggi. A loro volta i comandi dei reparti armati stranieri hanno l’obbligo verso lo Stato ospite di astenersi dal compiere alcun atto incompatibile con la sovranità territoriale dello Stato stesso (arresto di un disertore, esecuzione di una sentenza capitale ecc.). A integrazione delle norme del diritto internazionale comune gli Stati (specialmente quelli partecipi di un’alleanza politico-militare) sono soliti concludere accordi particolari: tale, per es., quello firmato a Londra il 19 giugno 1951 tra gli Stati membri della NATO sullo status delle loro forze armate.