L’art. 2 del codice della strada definisce le strade come «aree ad uso pubblico aperte alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali». Non rientrano in tale definizione le strade a uso esclusivamente privato o quelle che, anche se pubbliche, non sono destinate a soddisfare esigenze dell’intera collettività.
Le strade sono considerate pubbliche se il suolo appartiene a ente pubblico territoriale (l. n. 2248/1865, art. 22 all. F; art. 822-824, c.c.) o se sono destinate a un uso pubblico. Le strade pubbliche sono beni che appartengono al demanio accidentale e quindi sono inalienabili e incommerciabili (v. Beni pubblici e di interesse pubblico), e non possono comunque «formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano» (art. 823 c.c.), sebbene possano essere trasferite da un demanio all’altro (per es., dal demanio statale al demanio regionale o degli enti locali). Le strade pubbliche sono suscettibili di uso generale (la circolazione) e di usi particolari (competizioni sportive, circolazione di particolari veicoli). L’attività di classificazione delle strade, svolta dall’amministrazione, è di accertamento e viene effettuata sulla base della predeterminazione dei requisiti a opera della legge. Generalmente distinte in extraurbane e urbane, le strade sono classificate, in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, in autostrade, strade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere e strade locali.
Alla luce della riforma del titolo V della parte II della Costituzione, è affidata alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni la materia delle «grandi reti di trasporto», mentre la regolamentazione di strade e autostrade di carattere regionale resta di competenza delle Regioni. Relativamente alle funzioni amministrative, lo Stato svolge, tra l’altro, attività di programmazione, progettazione, realizzazione e gestione della rete stradale e autostradale nazionale, e di determinazione delle tariffe: le Regioni hanno invece un ruolo di coordinamento e programmazione per le strade che non rientrano nella rete di interesse nazionale, mentre le province svolgono funzioni gestionali su quelle che non rientrano nella rete di interesse nazionale. Sul piano organizzativo, la competenza a livello generale è del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ma un ruolo importante è svolto, tra i diversi attori istituzionali, dall’ANAS, gestore della rete stradale e autostradale di interesse nazionale.
Beni pubblici e di interesse pubblico