Separazione dei beni del defunto dai beni dell’erede
Mezzo mediante il quale i creditori del defunto e i legatari ottengono una prelazione, per il soddisfacimento dei loro crediti, sui beni del defunto, a preferenza dei creditori personali dell’erede, il quale abbia accettato l’eredità puramente e semplicemente, senza beneficio d’inventario. La separazione è disciplinata dall’art. 512 e separazione c.c. Il modo per ottenerla è diverso secondo che si tratti di beni mobili o immobili: per i primi è necessario iniziare un apposito procedimento davanti all’autorità giudiziaria, che ordina l’inventario dei beni i quali vengono assoggettati a vincolo di indisponibilità (art. 517 c.c.); per i secondi si provvede con le formalità dell’iscrizione analogamente a quanto avviene per l’iscrizione ipotecaria (art. 518 c.c.). Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro tre mesi dall’apertura della successione (art. 516 c.c.). Effetti dell’istituto sono, oltre alla prelazione dei creditori del defunto e dei legatari nei confronti dei creditori dell’erede, anche la prelazione a favore dei creditori e legatari separatisti nei confronti di quelli non separatisti, purché il valore della parte di patrimonio non separata sia sufficiente a soddisfare i secondi (art. 514 c.c.): diversamente si determina un concorso tra le due categorie di creditori. La massa dei beni separati costituisce un patrimonio separato. Tuttavia la separazione non modifica il principio secondo il quale l’erede che abbia accettato l’eredità senza beneficio di inventario risponde anche con i propri beni personali verso i creditori ereditari, e ciò in quanto essa non incide sulla responsabilità patrimoniale dell’erede (come avverrebbe con l’accettazione con beneficio d’inventario), ma introduce una garanzia specifica a favore dei creditori del defunto e legatari.