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Scrittura privata. Diritto processuale civile

Enciclopedia on line
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Si tratta di uno dei tipi di prove documentali conosciute dal nostro ordinamento giuridico. Essa consiste in uno scritto proveniente da una delle parti di causa e da essa debitamente sottoscritta.

Il codice civile agli artt. 2702- 2705 disciplina l’efficacia probatoria della scrittura privata. Sotto questo profilo bisogna distinguere due profili: l’estrinseco e l’intrinseco. Sotto il primo profilo la scrittura privata fa piena prova fino a querela di falso della provenienza dalla parte che l’ha sottoscritta se colui contro il quale la scrittura privata è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, se è stata verificata nell’apposito giudizio di verificazione – a seguito del disconoscimento della parte contro la quale è prodotta – o se la sottoscrizione è stata autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale – attività consistente nell’attestazione da parte dell’ufficiale giudiziario, previa verifica dell’identità della persona, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Ancora sotto il primo profilo, la data della scrittura privata della quale non sia autenticata la sottoscrizione ai sensi dell’art. 2704 c.c. non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui che l’ha sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto venga riprodotto in un atto pubblico o infine dal giorno in cui si verifichi altro evento che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità del documento; tuttavia la data della scrittura privata contenente dichiarazioni unilaterali non dirette a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova. Sotto il secondo profilo, quello contenutistico, il giudice è libero nella valutazione dell’efficacia probatoria del documento.

La scrittura privata entra come prova documentale nel procedimento attraverso l’inserimento della medesima nel fascicolo di parte – produzione in giudizio.

Voci correlate

Atto pubblico. Diritto processuale civile

Disconoscimento della scrittura privata

Giudizio di verificazione

Prova. Diritto processuale civile

Vedi anche
Scrittura privata Diritto civile La scrittura privata è un documento che proviene direttamente dalla persona alla quale le dichiarazioni in esso contenute sono riferite in forza della sottoscrizione apposta dalla medesima. Elemento essenziale è quindi la sottoscrizione (firma), mentre il testo della scrittura può essere ... Atto pubblico. Diritto civile L’atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato (artt. 2699-2701 Atto pubblico. Diritto civileAtto pubblico. Diritto civile). Nel nostro ordinamento numerosi atti e ... Querela di falso Nel processo civile, la querela di falso toglie l’efficacia di prova legale all’atto pubblico e alla scrittura privata, in quanto è un procedimento che accerta la falsità di questi documenti. Ciò sia che si tratti di falsità materiale, ovvero di mancata corrispondenza tra la realtà e le risultanze estrinseche ... probatorio Nel linguaggio giuridico, attinente alle prove o che ha forza di prova (➔ incidente probatorio).
Categorie
  • DIRITTO PROCESSUALE in Diritto
Tag
  • GIUDIZIO DI VERIFICAZIONE
  • ORDINAMENTO GIURIDICO
  • QUERELA DI FALSO
  • CODICE CIVILE
Vocabolario
processüale
processuale processüale agg. [der. di processo]. – 1. Che si riferisce al processo giudiziario: atti p.; incartamento p.; spese p.; diritto p. (e, specificando, diritto p. civile, diritto p. penale, diritto p. costituzionale, diritto p....
scrittura
scrittura s. f. [lat. scriptūra, der. di scriptus, part. pass. di scribĕre «scrivere»]. – 1. Rappresentazione visiva, mediante segni grafici convenzionali, delle espressioni linguistiche: apprendere l’uso della scrittura. 2. a. L’insieme...
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