Si tratta di uno dei tipi di prove documentali conosciute dal nostro ordinamento giuridico. Essa consiste in uno scritto proveniente da una delle parti di causa e da essa debitamente sottoscritta.
Il codice civile agli artt. 2702- 2705 disciplina l’efficacia probatoria della scrittura privata. Sotto questo profilo bisogna distinguere due profili: l’estrinseco e l’intrinseco. Sotto il primo profilo la scrittura privata fa piena prova fino a querela di falso della provenienza dalla parte che l’ha sottoscritta se colui contro il quale la scrittura privata è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, se è stata verificata nell’apposito giudizio di verificazione – a seguito del disconoscimento della parte contro la quale è prodotta – o se la sottoscrizione è stata autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale – attività consistente nell’attestazione da parte dell’ufficiale giudiziario, previa verifica dell’identità della persona, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Ancora sotto il primo profilo, la data della scrittura privata della quale non sia autenticata la sottoscrizione ai sensi dell’art. 2704 c.c. non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui che l’ha sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto venga riprodotto in un atto pubblico o infine dal giorno in cui si verifichi altro evento che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità del documento; tuttavia la data della scrittura privata contenente dichiarazioni unilaterali non dirette a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova. Sotto il secondo profilo, quello contenutistico, il giudice è libero nella valutazione dell’efficacia probatoria del documento.
La scrittura privata entra come prova documentale nel procedimento attraverso l’inserimento della medesima nel fascicolo di parte – produzione in giudizio.
Atto pubblico. Diritto processuale civile
Disconoscimento della scrittura privata
Prova. Diritto processuale civile