Nel processo civile, l’atto pubblico va annoverato tra le prove legali, per quel che riguarda l’estrinseco, ovvero per tutte le attività avvenute alla presenza del pubblico ufficiale, incluso l’avvenuto rilascio di dichiarazioni, non per l’intrinseco, cioè per la veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, ovvero per l’effettiva volontà dalle parti sottoscriventi. L’unico strumento esistente nel nostro ordinamento giuridico per eliminare l’efficacia di prova legale è dato dalla querela di falso (art. 221 ss. c.p.c.).
Il relativo procedimento può essere instaurato in via principale o incidentale; la competenza esclusiva è del tribunale in composizione collegiale ed è previsto l’intervento obbligatorio del pubblico ministero. La querela deve contenere l’indicazione degli elementi e delle prove della falsità. Se viene proposta in via incidentale, il giudice deve preventivamente interpellare la parte che ha prodotto il documento circa la volontà di servirsi dello stesso: si procede con la querela in caso di risposta positiva. La sentenza, di carattere costitutivo (Azione costitutiva), può essere eseguita solo a seguito del passaggio in giudicato: se la querela è accolta occorre far risultare, a norma dell’art. 537 c.p.p., la falsità dal documento; anche se non è accolta deve esserne fatta menzione sullo stesso.
Prova. Diritto processuale civile