Previsto e disciplinato dall’art. 600 c.p., recentemente modificato dalla l.n. 228/2003, il delitto di «riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù» può consistere nell’esercitare su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, nella riduzione di una persona in uno stato di soggezione continuativa, attraverso l’imposizione di prestazioni lavorative o sessuali, nell’accattonaggio, in prestazioni che comportino lo sfruttamento, ovvero nel mantenimento di una persona nello stato di soggezione prima delineato. L’elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà di ridurre la vittima a un oggetto di diritti patrimoniali e quindi atta a essere prestata, ceduta o venduta dietro corrispettivo.
Tratta di persone. - L’art. 601 c.p. disciplina invece la «tratta di persone», fenomeno che, come indicato dalla Convenzione di Ginevra del 1926, si identifica in ogni atto di cattura, acquisto o cessione di individuo finalizzato alla riduzione in schiavitù, nonché in ogni atto di commercio o di trasporto di schiavi. Commette tale delitto chiunque pone in essere un atto di tratta nei confronti di chi già si trovi nelle condizioni delineate dall’art. 600 c.p., ovvero – al fine di realizzare uno dei delitti previsti da quest’ultima norma – lo induce mediante inganno o lo costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato, ovvero a trasferirsi al suo interno. L'elemento soggettivo è il dolo specifico. L’art. 602 c.p. punisce, infine, l’alienazione, la cessione e il correlativo acquisto di persona che si trovi nelle condizioni di schiavitù previste dall’art. 600 c.p.
Trattamento sanzionatorio. - Per tutte le ipotesi sopra delineate, la pena è la reclusione da 8 a 20 anni che può essere aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di minore degli anni 18; se è diretto allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi; se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa (art. 602 ter introdotto dalla l.n. 108/2010).