Atto di disposizione compiuto dalla parte relativamente a una posizione processuale di vantaggio.
La legge processuale annovera vari tipi e forme di rinuncia: la rinuncia all’eccezione di nullità degli atti (art. 157), la rinuncia agli atti (art. 306, 608 bis e 629), la rinuncia all’audizione dei testi (art. 245), la rinuncia all’impugnazione e alle domande non riproposte in appello (art. 329 e 346), la rinuncia al ricorso per cassazione (art. 390 e 391).
Quando comporta disposizione del diritto dedotto in giudizio, l’atto deve essere compiuto o sottoscritto dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale (per es., art. 306 e 390 c.p.c.). Di norma si tratta di atto unilaterale non sottoposto al consenso dell’altra parte, salvo che la posizione di vantaggio non sia comune a entrambe (art. 306, 1° co., c.p.c.; Estinzione del processo). Discusse in dottrina e in giurisprudenza sono le figure di rinuncia al diritto e all’azione.
Appello. Diritto processuale civile
Ricorso per cassazione. Diritto processuale civile