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Responsabilità penale

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Condizione di chi deve rispondere di comportamenti penalmente rilevanti. Ai sensi dell’art. 27, co. 1, Cost. la responsabilità penale è personale; ciò vuol dire che non è possibile la sostituzione della persona che deve rispondere di un illecito penale. Alla luce delle storiche sentenze additive della Corte costituzionale (n. 364 e n. 1085 del 1988), tale nozione si connota anche per l’elemento della colpevolezza in quanto l’interpretazione del dettame costituzionale fornito dalla Consulta è nel senso di intendere la responsabilità penale non solo nel significato minimo di divieto di responsabilità per fatto altrui, bensì nell’accezione più pregnante di fatto proprio e colpevole. Secondo la Corte, infatti, l’attribuibilità di una sanzione penale presuppone che l’agente abbia posto in essere il fatto di reato almeno a titolo di colpa: ove, infatti, un qualunque elemento di lesività della fattispecie non fosse integrato dal dolo o dalla colpa, verrebbe meno il legame tra il fatto e il suo possibile autore e con esso il carattere della personalità della responsabilità penale. Solo se il reato è effettivamente opera dell’agente, è possibile, infatti, muovere a quest’ultimo un rimprovero efficace per averlo posto in essere. Sottesa a tale principio è la convinzione che, salvo casi eccezionali, l’uomo abbia sempre la signoria sulle proprie scelte e sui propri impulsi e che quindi può decidere in modo autonomo come determinare la propria volontà e soprattutto quali condotte porre in essere. Ne consegue, inoltre, che sempre per l’orientamento costituzionale sopra citato, nel nostro ordinamento giuridico è esclusa l’imputazione di un reato a titolo di responsabilità oggettiva, ovvero la possibilità di attribuire a un soggetto un illecito penale esclusivamente sulla base del rapporto di causalità tra la sua condotta e l’evento offensivo conseguente.

Voci correlate

Imputato

Imputazione

Pena criminale

Presunzione di non colpevolezza

Vedi anche
colpa diritto 1. Diritto civile La lesione di un interesse giuridicamente tutelabile implica di regola responsabilità, sia se è prodotta dolosamente sia se è cagionata per colpa (art. 2043 colpacolpa). In tale settore del diritto la colpa assume maggiore rilevanza rispetto al dolo perché per il perfezionamento ... condanna La pena inflitta o l’obbligo imposto 1. Diritto processuale civile Una delle tre forme di azione (➔) civile di cognizione. Essa è finalizzata a ottenere dal giudice non solo l’accertamento dell’esistenza del diritto soggettivo che l’attore afferma essere stato violato, ma anche l’accertamento dell’inadempimento ... Reato Fatto umano tipico (ovvero conforme a una fattispecie penale incriminatrice), antigiuridico e colpevole a cui è ricollegabile una sanzione penale. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni a seconda del tipo di pena per essi stabilita. Ergastolo, reclusione e multa sono le sanzioni afferenti ... criminalità criminalità Complesso di azioni volte alla commissione di reati, considerate in rapporto alla natura e ai caratteri dei delitti, oppure alla loro quantità, e anche l'insieme dei criminali.
Categorie
  • DIRITTO PENALE E PROCEDURA PENALE in Diritto
Tag
  • RESPONSABILITÀ OGGETTIVA
  • ORDINAMENTO GIURIDICO
  • ILLECITO PENALE
  • DOLO
Vocabolario
responsabilità
responsabilita responsabilità (ant. risponsabilità) s. f. [der. di responsabile, sull’esempio del fr. responsabilité, che a sua volta è dall’ingl. responsibility]. – 1. a. Il fatto, la condizione e la situazione di essere responsabile:...
penale
penale agg. e s. f. [dal lat. poenalis «che concerne la pena, il castigo», der. di poena «pena»]. – 1. agg. a. Che riguarda le pene giudiziarie, o le norme che le prevedono, o i fatti giuridici da cui possono conseguire: diritto p., il...
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