Nel diritto e nella procedura penale, la presunzione di non colpevolezza è il principio secondo cui un imputato è innocente fino a prova contraria. In particolare, l’art. 27, co. 2, della Costituzione afferma che «l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva». Tale principio risponde a due esigenze fondamentali: affermare la presunzione di innocenza e prevedere la custodia cautelare prima dell’irrevocabilità della sentenza. L’imputato, infatti, non è assimilato al colpevole fino al momento della condanna definitiva. Ciò comporta il divieto di anticipare la pena, mentre consente l’applicazione delle misure cautelari. Secondo la Corte costituzionale (sent. n. 124/1972) questa disposizione va interpretata nel senso che l’imputato non deve essere considerato né innocente, né colpevole, ma soltanto «imputato». Tale regola è meglio precisata nell’art. 6, co. 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in base alla quale «ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata». Sulla base di questo principio, l’onere di provare la reità dell’imputato incombe sulla pubblica accusa; mentre alla difesa spetta il compito di provare l’esistenza di fatti favorevoli all'imputato. In altre parole non è compito di quest’ultimo dimostrare la propria innocenza, che deve essere, appunto, presunta, bensì dell’accusa dimostrare la sua colpevolezza. Posta la presunzione di innocenza, per poter dichiarare pubblicamente che un individuo è colpevole è quindi necessaria la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che egli è il responsabile del reato, dimostrando che ne è stato effettivamente l'autore. Nelle ipotesi in cui la prova manchi, sia insufficiente o contraddittoria, il giudice dovrà emettere sentenza di assoluzione.
Prova. Diritto processuale penale
Pubblico ministero. Diritto processuale penale
Sentenza. Diritto processuale penale