Atto unilaterale recettizio con cui il rappresentato sana gli effetti di un negozio annullabile compiuto dal rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli (art. 1399 c.c.). In sostanza la ratifica è un negozio giuridico di legittimazione successiva che opera come una sorta di procura a posteriori. La ratifica dev’essere fatta con le stesse forme prescritte per la conclusione del negozio ratificato e opera con effetto retroattivo, salvi però i diritti dei terzi, cioè di coloro che, in data anteriore all’atto di ratifica, abbiano compiuto con il ratificante atti relativi a cose o a diritti compresi nella ratifica. Il terzo e colui che ha contrattato come rappresentante possono sciogliere il contratto prima della ratifica. Il terzo contraente può invitare l’interessato a pronunciarsi sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica si intende negata. In base all’art. 1711 è suscettibile di ratifica l’atto che esorbita dai limiti del mandato: deve trattarsi di mandato senza rappresentanza, altrimenti la fattispecie ricade sotto la disciplina degli artt. 1398 e 1399 c.c. Nella gestione di affari, infine, è prevista la ratifica, che produce, relativamente alla gestione, gli stessi effetti che sarebbero derivati da un mandato. Poiché la gestione di affari produce effetto indipendentemente dalla ratifica, è opinione comune che quest’ultima sia richiesta solo per i casi di gestione in cui manchino gli estremi richiesti dalla legge e quelli in cui il gestore credeva erroneamente di gestire un affare proprio.
Rappresentanza. Diritto civile