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Procura. Diritto civile

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Negozio giuridico unilaterale e recettizio con il quale un soggetto, che deve essere legalmente capace di agire, conferisce a un altro soggetto (anche non capace di agire, per es. un minore, purché capace di intendere e di volere) il potere di rappresentarlo, ovvero di compiere atti giuridici, o di ricevere atti e dichiarazioni, in suo nome e per suo conto (v. Rappresentanza. Diritto civile). Se la procura è conferita a più soggetti, si ha rappresentanza disgiuntiva, quando essi possono operare in maniera autonoma l’uno dall’altro, o rappresentanza congiuntiva, quando essi devono invece operare insieme. La procura può essere generale, quando ha come oggetto tutti gli atti di ordinaria amministrazione e gli atti di straordinaria amministrazione in essa indicati, oppure speciale, quando ha come oggetto solo gli atti in essa specificamente considerati. La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere (art. 1392 c.c.). Le modificazioni e la revoca della p. devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, altrimenti non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto (art. 1396 c.c.). Per il compimento degli atti personalissimi (per es., il testamento), non può essere rilasciata una procura.

Nel matrimonio per procura (art. 111 c.c.), che può essere celebrato da militari e persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate in tempo di guerra, o se uno degli sposi risiede all’estero e concorrono gravi motivi (che devono essere valutati dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l’altro sposo), il procuratore non è in realtà un rappresentante ma un mero portavoce (nuncius) di un’altrui dichiarazione.

Voci correlate

Atti unilaterali

Mandato

Negozio giuridico

Rappresentanza. Diritto civile

Approfondimenti di attualità

Sulla forma della procura ad intimare l’adempimento di Alessandro Galati

Vedi anche
Soggettività giuridica Soggettività giuridica Si intende per soggetto di diritto il portatore di interessi giuridicamente tutelati. La categoria, assai ampia, comprende innanzitutto le persone, fisiche e giuridiche (Persona fisica e persona giuridica), ma anche altri soggetti, quali il concepito (art. 1 l. n. 40/2004) o gli ... Rappresentanza. Diritto civile Con la rappresentanza si opera una delle più importanti fattispecie della collaborazione giuridica in quanto si realizza un fenomeno in cui diversi soggetti dell’ordinamento giuridico direttamente interessati o indirettamente partecipi di un interesse cooperano per il raggiungimento di un fine che è ... Adempimento Esatta esecuzione della prestazione dedotta nel rapporto obbligatorio, disciplinata dal Codice civile agli art. 1176-1200. Per aversi adempimento è necessario che il comportamento sia del tutto conforme al contenuto dell’obbligo, anche per le modalità temporali e di luogo, sia imputabile al debitore ... Negozio giuridico Il negozio giuridico è l’atto mediante il quale il privato è autorizzato dall’ordinamento giuridico a regolare interessi individuali nei rapporti con altri soggetti. Rientra nelle categorie degli atti giuridici, perché ha rilievo giuridico nel senso che è capace di produrre degli effetti giuridici solo ...
Categorie
  • DIRITTO CIVILE in Diritto
Tag
  • NEGOZIO GIURIDICO
  • ATTI GIURIDICI
  • CONGIUNTIVA
Vocabolario
procura
procura (ant. proccura) s. f. [der. di procurare]. – 1. a. Negozio giuridico unilaterale (detto anche comunem., ma impropriam., delega) con il quale una persona conferisce a un’altra, detta procuratore, il potere di rappresentarla in tutti...
euro-procura
euro-procura (Europrocura), s. f. Progetto di istituzione di una procura con statuto comunitario e potere d’indagine e di accusa in tutti gli Stati membri dell’Unione europea. ◆ [tit.] [Giancarlo] Caselli all’Europrocura / È polemica (Stampa,...
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