Con l’espressione intestazione di beni sotto nome altrui si indica generalmente l’atto di liberalità con il quale un soggetto, pagando con danaro proprio, fa acquistare ad un altro soggetto la proprietà di un bene che un terzo offre in vendita. Tra le ipotesi più frequenti, Tizio, volendo beneficare Sempronio, interviene nella compravendita tra quest’ultimo e il venditore Caio pagando il prezzo del bene ed estinguendo pertanto ex art. 1180 c.c. il debito dell’acquirente; oppure, Tizio compra direttamente il bene dal venditore Caio (cui paga il prezzo), ma in nome e per conto di Sempronio. Risolvendo il contrasto di giurisprudenza relativo all’oggetto della liberalità (se fosse il danaro o il bene), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. 5 agosto 1992, n. 9282) hanno statuito che oggetto della liberalità è il bene acquistato e non la somma di danaro versata come prezzo, anche ai fini della collazione.