Gli atti di liberalità costituiscono un’ampia categoria di negozi giuridici con i quali si compie un’attribuzione patrimoniale a favore di un altro soggetto, spontaneamente e per puro spirito di liberalità, con l’intento cioè di provocare un arricchimento (qualunque ne sia l’entità) attraverso un impoverimento proprio; gli atti di liberalità sono pertanto a titolo gratuito. Tipico atto di liberalità è la donazione, la cui disciplina è, salvo che la legge non disponga diversamente, sotto vari aspetti (come la revocabilità per ingratitudine e per sopravvenienza di figli o la riducibilità) applicabile alle altre liberalità (art. 809 c.c.).
Liberalità d’uso. - Per liberalità d’uso si intendono quelle liberalità compiute in occasione di servizi resi, o comunque in conformità agli usi (art. 770 c.c.), come le mance. Le liberalità d’uso, a differenza delle donazioni, non sono soggette a collazione, revocazione e riduzione.