Nel diritto delle successioni, atto con il quale i discendenti e il coniuge che accettano l’eredità conferiscono nell’asse ereditario quanto hanno ricevuto dal defunto per donazione, direttamente o indirettamente. Il fondamento della collazione viene individuato prevalentemente nella valutazione delle donazioni come anticipazioni dell’eredità. È tradizionalmente discusso se, in caso di immobili acquistati con denaro fornito da un terzo, oggetto della collazione sia il denaro o l’immobile. Il defunto può dispensare dall’obbligo della collazione e tale dispensa può avvenire per contratto, e in tal caso è irrevocabile, o per atto unilaterale inter vivos, o per testamento, e in tal caso è revocabile. Non sono soggette a c. le spese previste dall’art. 742 c.c. e le liberalità fatte in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi. Nel caso dei beni immobili, il conferimento può essere compiuto in natura o per imputazione, restituendo cioè il bene all’asse ereditario oppure calcolando il valore dell’immobile al tempo dell’apertura della successione e imputandolo alla propria porzione. La collazione dei beni mobili si attua soltanto per imputazione; la collazione del denaro donato si attua prendendo una minore quantità del denaro che si trova nell’eredità, secondo il valore legale della specie dovuta o di quella a essa legalmente sostituita al tempo della successione (art. 751 c.c.).