L'interposizione di persona nei contratti può essere fittizia o reale. Si ha interposizione fittizia quando un soggetto, formalmente estraneo al contratto concluso da terzi, ne divenga tuttavia parte sostanziale; si tratta quindi di un caso di simulazione che investe necessariamente tutti e tre i soggetti coinvolti. Si ha invece interposizione reale quando un soggetto assume la veste di parte formale e sostanziale di un contratto per ritrasferire gli effetti del contratto stesso ad un terzo beneficiario effettivo del rapporto: è il caso ad esempio del negozio fiduciario.
L'interposizione di persona è ammessa dall'ordinamento se non è strumentale al raggiungimento di fini illeciti: ad esempio, l'art. 323 c.c. prescrive che i genitori esercenti la potestà sui figli non possono rendersi acquirenti “direttamente o per interposta persona” dei beni e dei diritti del minore.