Delitto commesso da chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente, mediante comunicazione telegrafica o telefonica o con scritti o disegni diretti alla persona offesa. È punito con la reclusione e con la multa e tali pene sono aumentate quando il fatto è commesso alla presenza di più persone (art. 594 c.p.).
L’istituto tutela l’onore e il decoro della persona, intesi in un’accezione soggettiva.
A norma dell’art. 596, il colpevole non è tenuto a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa e se questa muore prima che sia decorso il termine per proporre querela, o se si tratta di offesa alla memoria di un defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti, l’adottante e l’adottato.