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Delitti contro la famiglia

Enciclopedia on line
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Divisi nei quattro capi dell’XI titolo del codice penale, i delitti contro la famiglia sono rubricati, rispettivamente, come delitti contro il matrimonio, delitti contro la morale familiare, delitti contro lo stato di famiglia e delitti contro l’assistenza familiare.

In sintesi, il I capo tutela l’ordinamento giuridico monogamico del matrimonio che viene leso da chiunque, legato da un matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro pur avente effetti civili (art. 556), oppure nel contrarre matrimonio avente effetti civili occulta all’altro coniuge, con mezzi fraudolenti, l’esistenza di un impedimento che non sia quello di un precedente matrimonio (art. 558). Il II capo, al fine di tutelare la morale familiare, punisce chiunque commette incesto, con un discendente o un ascendente o un affine in linea retta, ovvero con un fratello o con una sorella, in modo che ne derivi pubblico scandalo (art. 564), o chi attenti alla morale familiare attraverso il mezzo della stampa (art. 565).

Il III capo, nel tutelare lo stato di filiazione, cioè la corrispondenza del rapporto effettivamente esistente tra genitori e figlio con quello documentato dai registri dello stato civile, sanziona chiunque fa figurare in tali registri una nascita inesistente (art. 566), sostituisce un neonato per alterarne lo stato civile (art. 567) oppure occulta lo stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto (art. 568).

La violazione degli obblighi di assistenza familiare, di cui al capo 4°, è realizzata da chiunque, mediante l’abbandono del domicilio domestico, faccia mancare i mezzi di sussistenza (art. 570), abusi nei mezzi di correzione o di disciplina (art. 571), maltratti una persona della famiglia, un minore di anni 14 o una persona sottoposta alla sua autorità (art. 572), o sottragga a un genitore un minore di anni 18, anche se consenziente (art. 573), o una persona incapace (art. 574).

Voci correlate

Delitto

Reato

Vedi anche
diritto civile Complesso delle norme di diritto privato che si applicano a tutti i cittadini; esso viene contrapposto in genere all'altra branca in cui per tradizione si suddivide il diritto privato, e cioè il diritto commerciale. Comprende il diritto delle persone e di famiglia, i diritti reali sulla natura giuridica ... scandalo Turbamento della coscienza e della serenità altrui, provocato da azione, contegno, fatto o parola che offra esempio di colpa o di male. ● Fatto o situazione che ha aspetti contrari ai principi morali o sociali correnti, e che desta l’interessamento dell’opinione pubblica o di un determinato ambiente, ... Stato civile È il complesso delle singole posizioni giuridiche spettanti alla persona nella famiglia, nello Stato e nella comunità giuridica. Fin dalle origini dello Stato moderno gli atti dello stato civile rispondono all’esigenza di documentare pubblicamente fatti influenti sullo stato delle persone: nascita, matrimonio, ... còdice penale còdice penale Fonte del diritto penale sostanziale che contiene i principi fondamentali e le regole generali finalizzate a reprimere i fatti costituenti reato. Il codice penalep. vigente, detto c. Rocco dal nome del ministro della Giustizia che lo propose (r.d. 19 ott.1930 n.1398), inizialmente composto ...
Categorie
  • DIRITTO PENALE E PROCEDURA PENALE in Diritto
Tag
  • ORDINAMENTO GIURIDICO
  • INCESTO
Vocabolario
famìglia
famiglia famìglia s. f. [lat. famĭlia, che (come famŭlus «servitore, domestico», da cui deriva) è voce italica, forse prestito osco, e indicò dapprima l’insieme degli schiavi e dei servi viventi sotto uno stesso tetto, e successivamente...
delitto
delitto s. m. [dal lat. delictum, der. di delinquĕre (v. delinquere), part. pass. delictus]. – 1. In diritto, atto illecito, doloso o colposo, che determina danno ad altri e obbliga chi lo commette a risarcire il danno e sottostare alla...
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