Divisi nei quattro capi dell’XI titolo del codice penale, i delitti contro la famiglia sono rubricati, rispettivamente, come delitti contro il matrimonio, delitti contro la morale familiare, delitti contro lo stato di famiglia e delitti contro l’assistenza familiare.
In sintesi, il I capo tutela l’ordinamento giuridico monogamico del matrimonio che viene leso da chiunque, legato da un matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro pur avente effetti civili (art. 556), oppure nel contrarre matrimonio avente effetti civili occulta all’altro coniuge, con mezzi fraudolenti, l’esistenza di un impedimento che non sia quello di un precedente matrimonio (art. 558). Il II capo, al fine di tutelare la morale familiare, punisce chiunque commette incesto, con un discendente o un ascendente o un affine in linea retta, ovvero con un fratello o con una sorella, in modo che ne derivi pubblico scandalo (art. 564), o chi attenti alla morale familiare attraverso il mezzo della stampa (art. 565).
Il III capo, nel tutelare lo stato di filiazione, cioè la corrispondenza del rapporto effettivamente esistente tra genitori e figlio con quello documentato dai registri dello stato civile, sanziona chiunque fa figurare in tali registri una nascita inesistente (art. 566), sostituisce un neonato per alterarne lo stato civile (art. 567) oppure occulta lo stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto (art. 568).
La violazione degli obblighi di assistenza familiare, di cui al capo 4°, è realizzata da chiunque, mediante l’abbandono del domicilio domestico, faccia mancare i mezzi di sussistenza (art. 570), abusi nei mezzi di correzione o di disciplina (art. 571), maltratti una persona della famiglia, un minore di anni 14 o una persona sottoposta alla sua autorità (art. 572), o sottragga a un genitore un minore di anni 18, anche se consenziente (art. 573), o una persona incapace (art. 574).