Nella categoria dei contratti di impresa rientrano i contratti stipulati dall’imprenditore con fornitori, lavoratori e clienti, per assicurarsi i fattori produttivi necessari allo svolgimento dell’attività di impresa, nonché i contratti quelli finalizzati alla distribuzione commerciale, al finanziamento e alla riscossione dei crediti.
Per molti di questi contratti, la presenza di una struttura imprenditoriale è condizione essenziale per l’esistenza del rapporto giuridico: è il caso, per esempio, del contratto di appalto, del contratto di subfornitura, del contratto di assicurazione, o dei contratti bancari. Altri contratti, invece, pur non essendo riservati all’imprenditore, svolgono una reale funzione solo se posti in essere da un imprenditore, come il contratto di trasporto, il contratto di somministrazione, o il contratto di spedizione.
Due sono i caratteri qualificanti i contratti d’impresa: l’insensibilità alle vicende personali dell’imprenditore (per esempio morte, interdizione), e il trasferimento automatico del contratto in capo a colui che subentra all’imprenditore nell’esercizio dell’attività, come avviene con il trasferimento, anche temporaneo, dell’azienda. Il collegamento con l’esercizio dell’impresa giustifica deroghe normative alla disciplina generale (per esempio, la rappresentanza institoria) e condiziona il rapporto contrattuale, sul piano non soltanto contenutistico ma anche formale, con la predisposizione da parte dell’imprenditore di condizioni e clausole standard.