L’espressione designa una categoria di contratti nei quali un operatore economico formalmente indipendente (distributore integrato) assume l’obbligo di promuovere la rivendita dei prodotti forniti dalla controparte (produttore), in cambio delle opportunità di guadagno legate al riconoscimento dell’esclusiva per la rivendita in una determinata zona. Nella categoria rientrano varie tipologie contrattuali attinenti alla distribuzione commerciale, in cui gli intermediari collaborano in forma stabile e continuativa con il produttore industriale, facendo da tramite tra questo e il consumatore. In forza di questi contratti viene soddisfatta l’esigenza delle imprese di non disinteressarsi della commercializzazione dei propri prodotti, pur senza sopportarne costi e rischi. I contratti di distribuzione si differenziano tra loro per il diverso grado di integrazione del distributore nel sistema predisposto dal fornitore (modalità di rivendita). In alcuni casi il fornitore non ha il potere di incidere in maniera significativa sull’attività commerciale del distributore (per esempio, nella concessione di vendita); in altri, come per esempio nel contratto di franchising, il distributore è legato in maniera pressoché inscindibile al fornitore, nell’ambito di una rete distributiva unitariamente coordinata. Elemento comune ai vari contratti di distribuzione – categoria che comprende figure classiche, quali il contratto di agenzia, il contratto di commissione, la mediazione, e nuove forme contrattuali, come appunto il franchising – è l’impegno del distributore di acquistare periodicamente dal fornitore determinati quantitativi di merce, a condizioni predeterminate, e di promuovere la commercializzazione dei prodotti medesimi secondo modalità stabilite dal produttore.