La comunione (artt. 1100 ss. c.c.) si ha quando la proprietà o altro diritto reale su una cosa spetti a più soggetti insieme. Tale situazione può avere origine volontaria, cioè in un accordo dei partecipanti, legale, se il suo titolo stia nella legge, ovvero incidentale, quando sia dovuta a circostanze fortuite, come avviene per es. nella successione a causa di morte in conseguenza della chiamata di più eredi o legatari. Ognuno dei partecipanti ha una quota, che si presume uguale a quella degli altri, se non risulta diversamente dal titolo. In proporzione all’entità della quota di partecipazione si distribuisce anche l’eventuale carico delle spese e degli altri pesi, così come si determina la misura del godimento della cosa. Ciascuno dei partecipanti ha diritto di concorrere all’amministrazione della comunione e i relativi atti sono deliberati a maggioranza assoluta (calcolata secondo il valore delle singole quote) se di ordinaria amministrazione, ovvero con una maggioranza qualificata se eccedenti l’ordinaria amministrazione, salvo alcuni casi (alienazione, costituzione di diritti reali sulla cosa comune) che richiedono il consenso di tutti i partecipanti. Tali deliberazioni vincolano i dissenzienti, ma in casi eccezionali ne è consentita l’impugnazione davanti all’autorità giudiziaria. Lo stato di comunione non pregiudica la possibilità che il singolo disponga del proprio diritto o ceda ad altri il godimento della cosa nei limiti della propria quota. Spetta inoltre a ciascuno dei partecipanti il diritto di chiedere in ogni momento lo scioglimento della comunione; e il patto di rimanere in comunione per un certo tempo non può limitare quel diritto per una durata superiore a dieci anni, lasciando, del resto, salva la possibilità che, per gravi motivi, l’autorità giudiziaria ordini lo scioglimento prima del tempo stabilito. Lo scioglimento non può, tuttavia, essere chiesto quando si tratti di cose che, se divise, cesserebbero di servire all’uso cui sono destinate. Quando esso è possibile, si attua attraverso la divisione, preferibilmente in natura, e seguendo, in quanto applicabili, le norme relative alla divisione dell’eredità. Secondo la dottrina prevalente è da escludere che la comunione sia dotata di una propria soggettività (v. Soggettività giuridica), che possa, cioè, essere considerata persona giuridica (v. Persona fisica e persona giuridica). È, però, innegabile, almeno in alcune materie, l’esistenza di un interesse comune del gruppo, con la conseguenza che i poteri esercitati mediante decisioni di maggioranza, sono poteri del gruppo.
Comunione dei beni tra coniugi