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Comunione dei beni tra coniugi

Enciclopedia on line
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È uno dei modi di regolamento convenzionale dei rapporti patrimoniali tra coniugi. Esso è stato in modo nuovo e completo disciplinato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151, contenente il nuovo regime patrimoniale della famiglia, nell’ambito del nuovo diritto di famiglia, il quale ha inteso portare la posizione morale e giuridica della donna, nell’ambito della famiglia, al medesimo livello di quella dell’uomo, valorizzando così il lavoro domestico e professionale della donna. La comunione dei beni tra coniugi comprende solo gli acquisti effettuati dall’uno o dall’altro coniuge durante il matrimonio, esclusi i beni personali o derivanti da donazione o successione per causa di morte, nonché gli utili e i redditi che non siano esistenti all’atto dello scioglimento della comunione (artt. 177 e 179 c.c.). L’amministrazione dei beni della comunione è affidata disgiuntamente a entrambi i coniugi, ma gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione e i contratti con cui si concedono o si acquistano diritti personali di godimento devono essere compiuti congiuntamente da entrambi i coniugi (art. 180 c.c.). Può essere escluso dall’amministrazione con provvedimento del giudice il coniuge minorenne, quello che non può amministrare o quello che ha amministrato male. È escluso di diritto il coniuge interdetto (art. 183 c.c.). Sulla comunione gravano tutti i pesi e gli oneri che già vi gravavano al momento dell’acquisto; i carichi dell’amministrazione; le spese per l’istruzione e l’educazione dei figli e ogni altra obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell’interesse della famiglia; ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi. I creditori particolari di uno dei coniugi, anche per crediti sorti anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato. Inversamente, i creditori della comunione possono soddisfarsi sui beni personali di ciascuno dei coniugi, in via sussidiaria, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti (artt. 186, 189, 190 c.c.). La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi; per l’annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio; per la separazione personale; per la separazione giudiziale dei beni; per mutamento convenzionale del regime patrimoniale; per il fallimento di uno dei coniugi (art. 190 c.c.). Alla separazione giudiziale dei beni si perviene (art. 193 c.c.) in caso di interdizione o di inabilitazione di uno dei coniugi, per cattiva amministrazione della comunione, per il pericolo che deriva dal disordine degli affari di uno dei coniugi o dalla sua condotta nell’amministrazione dei beni o dalla mancata contribuzione da parte di uno dei coniugi ai bisogni della famiglia in misura proporzionata alle proprie sostanze e capacità di lavoro.

Voci correlate

Acquisto del diritto

Comunione

Convenzioni matrimoniali

Matrimonio. Diritto civile

Approfondimenti di attualità

La “partecipazione” all’acquisto del coniuge non acquirente al vaglio delle Sezioni Unite di Arianna Scacchi

Vedi anche
compravéndita compravéndita Denominazione comune del contratto di vendita che ne pone in risalto i due elementi (alienazione e acquisto). La compravendita è infatti un contratto a prestazioni corrispettive (e dunque a titolo oneroso) che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto ... diritto civile Complesso delle norme di diritto privato che si applicano a tutti i cittadini; esso viene contrapposto in genere all'altra branca in cui per tradizione si suddivide il diritto privato, e cioè il diritto commerciale. Comprende il diritto delle persone e di famiglia, i diritti reali sulla natura giuridica ... Obbligazione Per obbligazione si intende un tipo particolare di obbligo caratterizzato sia dalla sua fonte (il contratto, il fatto illecito ed ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico: art. 1173 c.c.) che dal suo contenuto (patrimoniale). L’oggetto dedotto in obbligazione ... fallimento In diritto, strumento di regolazione della crisi dell’impresa attraverso la liquidazione del patrimonio attivo del debitore e la ripartizione del ricavato tra i suoi creditori. 1. Ordinamento italiano Il fallimento è la principale procedura concorsuale prevista dall’ordinamento italiano; alla sua disciplina ...
Categorie
  • DIRITTO CIVILE in Diritto
Tag
  • SEPARAZIONE GIUDIZIALE
  • INABILITAZIONE
  • MORTE PRESUNTA
  • DIRITTO CIVILE
  • OBBLIGAZIONE
Vocabolario
comunióne
comunione comunióne s. f. [dal lat. communio -onis (nei sign. 2 e 3 dal 4° sec.), der. di communis «comune1»]. – 1. a. L’esser comune a più persone, comunanza: c. di averi, di beni, di diritti; c. di vita. In partic., nel linguaggio giur.:...
coniugare
coniugare v. tr. [dal lat. coniugare «congiungere, unire», comp. di con- e iugare «aggiogare», der. di iugum «giogo»] (io còniugo, tu còniughi, ecc.). – 1. Unire in matrimonio; è usato quasi soltanto nel rifl. coniugarsi (congiungersi in...
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