Si ha comunione ereditaria quando la proprietà o altro diritto reale su una cosa spetti a più soggetti insieme, in conseguenza della chiamata di più eredi o legatari nella successione a causa di morte. La divisione ereditaria è l’atto con il quale si scioglie la comunione ereditaria, che sorge nel caso in cui vi siano più eredi del patrimonio del defunto (v. Erede e eredità). Può essere domandata da uno qualunque dei coeredi salvo che fra essi non sia stato convenuto di rimanere in comunione per un certo periodo (non superiore a dieci anni) e salvo che il testatore non abbia disposto lo stato di comunione sino a che non sia trascorso un periodo non eccedente il quinquennio dalla sua morte o sino a che non sia trascorso un anno dalla maggiore età dell’ultimo dei minori istituiti eredi. Anche in queste ultime due ipotesi, tuttavia, l’autorità giudiziaria può, su istanza di uno dei coeredi e per giustificati motivi, disporre che la divisione si effettui immediatamente o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore. La legge, inoltre, dispone (art. 715 c.c.) che la divisione non può aver luogo, quando fra i chiamati alla successione si trova un concepito, prima della sua nascita, ovvero quando si trovi pendente un giudizio sulla legittimità o filiazione naturale di qualcuno che, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbe chiamato a succedere. La divisione deve avvenire preferibilmente in natura, a meno che si tratti di cose le quali, se divise, cesserebbero di servire all’uso a cui sono destinate, e deve essere preceduta dalla formazione della massa ereditaria e dalla stima dei beni. Il testatore può stabilire, per la formazione delle porzioni, particolari norme vincolanti per gli eredi, e può disporre che la divisione si effettui secondo la stima di persona da lui designata che non sia erede o legatario. Una volte avvenuta la divisione, ciascun erede è reputato solo ed immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota, e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari (art. 757 c.c.), con la conseguenza che si trasferisce sui beni l’eventuale ipoteca accesa su altri beni della comunione. I coeredi si debbono reciproca garanzia per l’evizione e le molestie, ma relativamente a quelle derivanti da cause anteriori alla divisione a meno che la garanzia sia stata esclusa con clausola espressa nell’atto di divisione. La divisione può essere effettuata d’accordo fra le parti (divisione amichevole) o essere realizzata tramite l’autorità giudiziaria (divisione giudiziale). Il testatore può dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile, ma se non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte, i beni non compresi sono attribuiti conformemente alla legge, se non risulta una diversa volontà del testatore.