• Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X

Comunione e divisione ereditaria

Enciclopedia on line
  • Condividi

Si ha comunione ereditaria quando la proprietà o altro diritto reale su una cosa spetti a più soggetti insieme, in conseguenza della chiamata di più eredi o legatari nella successione a causa di morte. La divisione ereditaria è l’atto con il quale si scioglie la comunione ereditaria, che sorge nel caso in cui vi siano più eredi del patrimonio del defunto (v. Erede e eredità). Può essere domandata da uno qualunque dei coeredi salvo che fra essi non sia stato convenuto di rimanere in comunione per un certo periodo (non superiore a dieci anni) e salvo che il testatore non abbia disposto lo stato di comunione sino a che non sia trascorso un periodo non eccedente il quinquennio dalla sua morte o sino a che non sia trascorso un anno dalla maggiore età dell’ultimo dei minori istituiti eredi. Anche in queste ultime due ipotesi, tuttavia, l’autorità giudiziaria può, su istanza di uno dei coeredi e per giustificati motivi, disporre che la divisione si effettui immediatamente o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore. La legge, inoltre, dispone (art. 715 c.c.) che la divisione non può aver luogo, quando fra i chiamati alla successione si trova un concepito, prima della sua nascita, ovvero quando si trovi pendente un giudizio sulla legittimità o filiazione naturale di qualcuno che, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbe chiamato a succedere. La divisione deve avvenire preferibilmente in natura, a meno che si tratti di cose le quali, se divise, cesserebbero di servire all’uso a cui sono destinate, e deve essere preceduta dalla formazione della massa ereditaria e dalla stima dei beni. Il testatore può stabilire, per la formazione delle porzioni, particolari norme vincolanti per gli eredi, e può disporre che la divisione si effettui secondo la stima di persona da lui designata che non sia erede o legatario. Una volte avvenuta la divisione, ciascun erede è reputato solo ed immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota, e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari (art. 757 c.c.), con la conseguenza che si trasferisce sui beni l’eventuale ipoteca accesa su altri beni della comunione. I coeredi si debbono reciproca garanzia per l’evizione e le molestie, ma relativamente a quelle derivanti da cause anteriori alla divisione a meno che la garanzia sia stata esclusa con clausola espressa nell’atto di divisione. La divisione può essere effettuata d’accordo fra le parti (divisione amichevole) o essere realizzata tramite l’autorità giudiziaria (divisione giudiziale). Il testatore può dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile, ma se non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte, i beni non compresi sono attribuiti conformemente alla legge, se non risulta una diversa volontà del testatore.

Voci correlate

Comunione

Divisione

Erede e eredità

Successione a causa di morte

Vedi anche
Comunione La comunione (artt. 1100 ss. c.c.) si ha quando la proprietà o altro diritto reale su una cosa spetti a più soggetti insieme. Tale situazione può avere origine volontaria, cioè in un accordo dei partecipanti, legale, se il suo titolo stia nella legge, ovvero incidentale, quando sia dovuta a circostanze ... Soggettività giuridica Soggettività giuridica Si intende per soggetto di diritto il portatore di interessi giuridicamente tutelati. La categoria, assai ampia, comprende innanzitutto le persone, fisiche e giuridiche (Persona fisica e persona giuridica), ma anche altri soggetti, quali il concepito (art. 1 l. n. 40/2004) o gli ... Legato Il legato è una disposizione testamentaria che attribuisce in favore del destinatario (legatario) diritti patrimoniali determinati e non la totalità del patrimonio ereditario ovvero una quota dello stesso (v. l’art. 588 c.c.). Si parla di legato anche in riferimento a diritti determinati la cui costituzione ... Diritti reali. Diritto internazionale privato La l. 218/1995 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato disciplina la materia dei diritti reali al capo 8°, artt. 51-55. Essa detta un criterio di collegamento generale (Criteri di collegamento. Diritto internazionale privato), che è quello della legge del luogo di situazione ...
Categorie
  • DIRITTO CIVILE in Diritto
Tag
  • SUCCESSIONE A CAUSA DI MORTE
  • AUTORITÀ GIUDIZIARIA
  • MASSA EREDITARIA
  • DIRITTO REALE
  • EVIZIONE
Vocabolario
diviṡióne
divisione diviṡióne s. f. [dal lat. divisio -onis, der. di dividĕre «dividere»]. – 1. L’atto, il fatto di dividere, sia facendo due o più parti di un tutto, sia disgiungendo o separando, concretamente o anche solo idealmente, cose o persone...
comunióne
comunione comunióne s. f. [dal lat. communio -onis (nei sign. 2 e 3 dal 4° sec.), der. di communis «comune1»]. – 1. a. L’esser comune a più persone, comunanza: c. di averi, di beni, di diritti; c. di vita. In partic., nel linguaggio giur.:...
  • Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X
  • Ricerca
    • Enciclopedia
    • Vocabolario
    • Sinonimi
    • Biografico
    • Indice Alfabetico

Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. © Tutti i diritti riservati

Partita Iva 00892411000

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • instagram
  • Contatti
  • Redazione
  • Termini e Condizioni generali
  • Condizioni di utilizzo dei Servizi
  • Informazioni sui Cookie
  • Trattamento dei dati personali