Patto, disciplinato dal Codice civile (art. 1382 s.), con cui si conviene che in caso di inadempimento o di ritardo, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, indipendentemente dalla prova del danno. L’effetto della clausola penale è di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, a meno che non sia stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. In quest’ultima ipotesi la parte deve provare di aver subito un danno superiore alla prestazione convenuta. Il creditore può scegliere se chiedere l’adempimento o la penale; la parte può chiedere insieme la prestazione principale e la penale, solo nel caso che questa sia stata pattuita per il semplice ritardo.
Normalmente la clausola penale rappresenta un patto accessorio al contratto fonte dell’obbligazione; si configura come patto autonomo specialmente quando si tratta di danno da illecito o di adempimento di obblighi non negoziali. La sua funzione è oggetto di discussione, tra chi la considera una liquidazione preventiva e forfettaria del danno, chi ritiene che serva a rafforzare il credito, esercitando sul debitore una coercizione o coazione psicologica (v. Garanzia. Diritto civile), e chi le attribuisce una funzione punitiva. Aderendo all’ultima di queste concezioni, la Corte di cassazione a sezioni unite ha ammesso la riducibilità d’ufficio della clausola penale, consentita dal codice civile quando l’obbligazione principale è stata eseguita ovvero se il suo ammontare è manifestamente eccessivo, in considerazione dell’interesse del creditore.