Somma di denaro o di altre cose fungibili che, nei contratti con prestazioni corrispettive, una parte dà all’altra al momento della conclusione del contratto. La vera e propria caparra (caparra confirmatoria) ha la funzione di rafforzare il contratto e di risarcire il danno in caso di inadempimento. Se inadempiente è la parte che ha dato la caparra, l’altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è, invece, la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra. Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali (art. 1285 c.c.).
Caparra penitenziale. - Anche detta arra penitenziale o multa penitenziale, si ha nel caso in cui nel contratto sia previsto il diritto di recesso per una o per entrambe le parti mediante il pagamento di una determinata somma; in questo caso la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso e colui che recede perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella ricevuta (art. 1286 c.c.).