Luogo in cui vengono recluse, per ordine del magistrato o di altre autorità, le persone private della libertà personale. Nell’antichità il c. era destinato ad assicurare sia la presenza dell’imputato al processo (oggi ‘custodia cautelare’), sia l’esecuzione di alcune pene che avevano come oggetto il corpo e la vita del condannato. In passato, e anche in tempi recenti nei paesi culturalmente più arretrati, la detenzione aveva spiccato carattere punitivo e costituiva di per sé un crudele tormento per i detenuti. Dallo scorcio del 18° sec. questi sistemi inumani vennero gradatamente mitigati fino ad arrivare alle moderne c., organizzate in modo da garantire sufficienti condizioni d’igiene fisica e morale.
Scarse notizie si hanno sul c. come struttura architettonica a sé stante nel mondo antico: come luoghi di reclusione erano utilizzate caverne, cisterne, o locali sotterranei. Uno dei primi edifici carcerari di cui si ha notizia è il c. Mamertino in Roma, composto di un locale sotterraneo di forma quasi circolare e di una sala superiore a pianta trapezoidale.
Durante il Medioevo e nei primi tempi dell’età moderna furono adattati a c. torri, vecchi edifici e sotterranei privi di luce, di aria e di qualunque requisito igienico; per il carattere essenzialmente punitivo del c., erano preferiti locali nei quali le condizioni di vita fossero particolarmente dure, come i Piombi del Palazzo Ducale di Venezia.
Nel 16° e 17° sec. si cominciarono a costruire edifici appositi, con sensibile miglioramento delle condizioni dei detenuti: fra questi, il Rasphuis (1595), adattamento di un convento di Amsterdam con celle individuali disposte intorno a un cortile dove i detenuti svolgevano attività lavorative; una casa di detenzione fatta costruire dal cardinale Zapata in Napoli, nel 1623, dove si attuò la separazione dei detenuti secondo l’età e le condizioni sociali; le ‘carceri nuove’ sorte in Via Giulia a Roma nel 1655 sotto il pontificato di Innocenzo X; un penitenziario modello con 140 celle fatto erigere a Milano da Maria Teresa d’Austria nel 1764; il penitenziario di Gand nelle Fiandre costruito nel 1773, prototipo degli edifici carcerari a raggiera, per un alto numero di detenuti (circa 1400). Decisi miglioramenti delle condizioni di vita dei detenuti si ebbero in alcuni edifici carcerari costruiti all’inizio del 19° sec. in America e Inghilterra, dove fu seguito il sistema della segregazione notturna in celle e del lavoro diurno in comune. Lo schema planimetrico più comunemente adottato fu quello stellare, che permetteva una buona sorveglianza da un unico punto centrale di tutti i ‘bracci’ che da esso si dipartivano. Ma non mancavano gli inconvenienti per cui i bracci furono ridotti e si passò agli schemi a croce, a Y, e a pettine con bracci paralleli collegati da un lungo corridoio centrale. Altre innovazioni sono state introdotte dai moderni ordinamenti carcerari che prevedono la distinzione tra reclusione cautelare e ordinaria, e fissano norme per adeguare le costruzioni alle diverse esigenze fisiche e psichiche del condannato.
La legge italiana distingue gli istituti di custodia cautelare (case mandamentali o circondariali), nei quali sono detenuti gli imputati in attesa di giudizio, da quelle per l’esecuzione della pena (case di arresto e di reclusione). La legge stabilisce che gli istituti siano realizzati in modo tale da accogliere un numero non elevato di detenuti o internati e che gli edifici siano dotati di ambienti per lo svolgimento di attività in comune. I locali di soggiorno e di pernottamento devono essere di ampiezza sufficiente, adeguatamente illuminati con luce naturale e artificiale, aerati, riscaldati e dotati di servizi igienici decorosi e di tipo razionale.
L’ordinamento penitenziario italiano (➔ penitenziario, sistema) esclude, per gli edifici di pena ordinari, il sistema dell’isolamento continuo in celle individuali, mantenuto invece per gli imputati durante l’istruzione, per i detenuti a disposizione dell’autorità, e come mezzo di isolamento per punizione o per malattia; per categorie di detenuti considerati particolarmente pericolosi (boss di mafia, terroristi, trafficanti di esseri umani) si applica il regime del carcere duro secondo l’art. 41 bis, introdotto provvisoriamente nel 1992 dopo l’uccisione dei giudici Falcone e Borsellino ed entrato in modo stabile nell’ordinamento giudiziario nel 2002.
Il sistema ordinario è quello dell’isolamento notturno e del lavoro in comune nelle ore diurne; l’isolamento notturno è attuato mediante i ‘cubicoli’, camerette delle dimensioni di 1,40 m per 2,40 m per 3,30 m di altezza, dotati di latrina e lavabo; i locali adibiti al lavoro devono essere adeguati al tipo di attività lavorativa prevista. Completano l’edificio carcerario i locali per il parlatorio, per il magistrato e per il colloquio con i difensori, l’infermeria, la cappella, la scuola, una sala per conferenze e biblioteca, i locali per l’amministrazione del c. e gli alloggi per il personale addetto alla custodia dei detenuti. Al fine di alleviare le conseguenze fisiche e morali della detenzione, è stato inoltre ritenuto importante dare la possibilità ai detenuti di muoversi, camminando in un ambiente aperto per almeno due ore al giorno.
Approfondimento:
Sulle contestazioni a catena di Roberto Lovino