Per bilanciamento costituzionale si intende una tecnica argomentativa sviluppata dalle corti costituzionali (Corte costituzionale) per risolvere un conflitto tra pretese giuridiche confliggenti. In generale, la metafora del bilanciamento costituzionale presuppone un’idea di costituzione e di interpretazione costituzionale che mettono in discussione la tradizionale ottica della centralità del testo scritto e dell’interpretazione come mera operazione logico-sillogistica: dalla consapevolezza che i testi costituzionali esprimono valori (in particolar modo, nelle disposizioni relative ai diritti costituzionali), alcuni dei quali possono anche configgere tra loro, sorge infatti la suggestione di risolvere questi conflitti non più sulla base di una visione meccanicistica, ma attraverso il bilanciamento costituzionale tra essi. In altri termini, i valori non paiono in sé suscettibili di una secca affermazione o negazione, ma piuttosto di una ponderazione.
La genealogia del bilanciamento costituzionale va cercata nella giurisprudenza della Corte Suprema statunitense nei primi anni del XX secolo e, più precisamente, nelle opinioni dissenzienti del giudice O.W. Holmes, che divennero giurisprudenza maggioritaria a partire dalla seconda metà degli anni trenta del Novecento, anche se l’idea del calcolo ponderato di interessi confliggenti compare già trovare nella riflessione giuridica di J. Bentham. Un ruolo non secondario nella affermazione del bilanciamento costituzionale negli U.S.A. è stato poi svolto da parte della dottrina del realismo giuridico, come argomentazione tipica nella critica alla giurisprudenza formalistica.
In Germania, l’idea del bilanciamento costituzionale tra diritti ed obblighi fondamentali trova con la giurisprudenza del Tribunale costituzionale federale pieno accoglimento. Alla luce dell’art. 19, par. 2, della Legge fondamentale, che nega che possa essere leso il «contenuto essenziale» dei diritti fondamentali, infatti, il giudice costituzionale tedesco ha qualificato, sin dagli anni cinquanta del secolo scorso, tali diritti come un «ordinamento valutativo oggettivo». Per quanto riguarda, infine, la Corte costituzionale italiana, essa, pur facendo spesso riferimento alla metafora del bilanciamento costituzionale, tende piuttosto a controllare il bilanciamento operato dal legislatore, piuttosto che bilanciare essa stessa i valori in gioco, intervenendo solo laddove l’esercizio della discrezionalità del legislatore produce una violazione del principio di uguaglianza-ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. (Ragionevolezza delle leggi e Principio di uguaglianza).