La paternità e la maternità naturale possono essere giudizialmente dichiarate, nei casi in cui il riconoscimento è ammesso, esperendo un’azione di reclamo di stato (v. Azioni di stato legittimo). Questa azione, regolata dagli artt. 269 ss. c.c., finché vive il figlio naturale è imprescrittibile, e può essere esperita solo da lui; dopo la morte del figlio naturale che non l’abbia iniziata, potrà essere esperita esclusivamente dai suoi discendenti legittimi, legittimati o naturali, nel termine di decadenza di due anni dalla sua morte. Se il figlio naturale è minorenne, l’azione può essere promossa, nel suo interesse, dal genitore che esercita la potestà o dal tutore. Se il figlio ha compiuto sedici anni, occorre anche il suo consenso. Legittimato passivo è il preteso genitore, o, in mancanza di lui, i suoi eredi. La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo; la sentenza che dichiara la filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento.