diritto U. patrimoniale Detta anche ‘cosa collettiva’ (o corpus ex distantibus), da non confondere con ‘cosa composta’ (o corpus ex cohaerentibus) cioè costituita dall’unione di più cose, si distingue in u. di fatto (chiamata dal Codice civile, art. 816, u. di mobili) e in u. di diritto. La prima è costituita da una pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria (per es., il gregge, la biblioteca, la pinacoteca, la discoteca ecc.); la formazione dell’u. non impedisce che le singole cose che la costituiscono possano formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici. L’u. di diritto è formata da un complesso di rapporti giuridici unitariamente considerati (per es., il patrimonio ereditario, e soprattutto l’azienda).
Nelle transizioni di fase del secondo ordine (➔ transizione), il fenomeno per cui sistemi molto diversi da un punto di vista microscopico, nelle vicinanze di un punto critico manifestano comportamenti qualitativamente simili, cioè descritti da uno stesso insieme di esponenti critici; sistemi che mostrano comportamenti simili, nel senso indicato, sono detti appartenere a una stessa classe di u., la quale risulta determinata da poche caratteristiche generali comuni a tali sistemi. V. anche l’u. delle interazioni deboli.