Istituto del diritto civile che prevede, ove le cose restino separabili, ancorché unite, il diritto per ciascun proprietario a conservare il diritto di proprietà e la possibilità di chiedere la separazione. Quando più cose appartenenti a diversi proprietari sono state unite o mescolate in modo da formare un sol tutto e non sono separabili senza notevole deterioramento, la proprietà ne diventa comune in proporzione del valore delle cose spettanti a ciascuno. Quando però una delle cose si può riguardare come principale o è di molto superiore per valore, ancorché serva all’altra di ornamento, il proprietario della cosa principale acquista la proprietà del tutto. Egli ha l’obbligo di pagare all’altro il valore della cosa che vi è unita o mescolata, ma se l’unione o la mescolanza è avvenuta senza il suo consenso a opera del proprietario della cosa accessoria, non è obbligato a corrispondere che la somma minore tra l’aumento di valore apportato alla cosa principale e il valore della cosa accessoria (art. 939 c.c.).