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tonnellaggio

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tonnellaggio La massa della nave in tonnellate (dislocamento), se si tratta di unità militari, o il volume in tonnellate di stazza (stazza lorda), se riferito a navi mercantili. T. di portata è la massa delle merci che una nave mercantile può imbarcare, ottenuta moltiplicando il t. di stazza lorda per uno speciale coefficiente che varia a seconda della natura del carico e del tipo di nave.

La tassa sul t. (tonnage tax) è una forma opzionale di tassazione, che consente all’impresa marittima di determinare la base imponibile ai fini IRES in relazione alla stazza netta della singola nave e non al risultato di esercizio dell’impresa. Questa disciplina è stata prevista con il d. legisl. 344/2003 (in attuazione dei principi direttivi posti dall’art. 4, co. 1, lett. n, della l. 80/2003), che ha introdotto nel titolo II del d.p.r. 917/1986 (testo unico delle imposte sui redditi, t.u.i.r.) l’attuale capo VI (att. 155-161). La disciplina è completata dal d.m. 23 giugno 2005. L’intervento del legislatore si colloca in una prospettiva di incentivazione dell’industria del settore e di rafforzamento della competitività del trasporto marittimo in ambito comunitario. I soggetti legittimati a optare per la tassa sul t. sono: le società di capitali residenti, le società di persone residenti, le società e gli enti non residenti che esercitano nel territorio dello Stato un’attività di impresa mediante stabile organizzazione. Il regime è applicabile alle navi destinate alle attività di trasporto merci, trasporto passeggeri, soccorso, rimorchio, realizzazione e posa in opera di impianti e ad altre attività di assistenza marittima da svolgersi in alto mare, nonché alle attività direttamente connesse, strumentali e complementari, svolte dal medesimo soggetto. Solo i redditi conseguiti tramite l’utilizzo di navi con un t. superiore alle 100 tonnellate di stazza netta possono fruire della tassa sul t.; al di sotto di tale soglia il regime forfettario non è applicabile. Condizione essenziale per l’accesso al regime – applicabile su scelta del contribuente, attraverso apposita opzione, irrevocabile per 10 esercizi e rinnovabile secondo le modalità stabilite dall’art. 4 del d.m. 23 giugno 2005 – è l’iscrizione della nave nel Registro internazionale (d.l. 457/1997, convertito con modificazioni dalla legge 30/1998). Ai sensi del combinato disposto dell’art. 157 del t.u.i.r. e dell’art. 7 del d.m. 23 giugno 2005, l’opzione non può essere esercitata, ovvero perde di efficacia con effetto dal periodo di imposta in corso, se si verificano contemporaneamente alcune condizioni. Qualora per qualsiasi motivo venga meno l’efficacia dell’opzione esercitata, il nuovo esercizio della stessa non può avvenire prima del decorso del decennio originariamente previsto; questa conseguenza, secondo parte della dottrina, costituirebbe una sanzione impropria, al pari della previsione della decadenza dall’opzione per inosservanza dell’obbligo di formazione dei cadetti. Allo scopo di consolidare maggiormente il know-how nazionale, si prevede infatti che al mancato rispetto dell’obbligo di formazione dei cadetti consegua l’uscita dal regime della tassa di tonnellaggio. La determinazione dell’imponibile è forfettaria (in quanto prescinde dalle risultanze del conto economico: il reddito è calcolato in via presuntiva in ragione delle dimensioni dell’imbarcazione) e unitaria (perché avviene sulla base del reddito giornaliero di ciascuna nave, attraverso l’applicazione dei relativi coefficienti e in riferimento a tutte le navi che hanno i requisiti richiesti dalla legge per fruire del regime in esame). Sono previsti quattro scaglioni di t. netto. L’imponibile determinato forfettariamente sulla base del t. assorbe i componenti positivi e negativi di reddito derivanti dalle attività comprese nel regime; non sono ammessi in deduzione i costi ordinari. Il reddito determinato in via presuntiva concorre alla formazione dell’imponibile complessivo insieme ai tutti gli altri redditi prodotti, che saranno computati in via analitica e che derivano dall’eventuale esercizio, da parte della società, di ulteriori attività.

Vedi anche
prelièvo fiscale prelièvo fiscale Ammontare degli oneri dovuti e versati dai contribuenti allo Stato a titolo di imposta, tassa o contributo speciale (si identifica con il complesso delle entrate di natura tributaria dello Stato). tonnellata Multiplo del kilogrammo, unità di massa del Sistema Internazionale, pari a 1000 kg; simbolo t. tonnellata-kilometro Unità di misura per il traffico delle merci, che corrisponde al trasporto di una tonnellata sul percorso di un kilometro. ● Il valore della tonnellata è variato notevolmente nei diversi ... stazza Asticella di legno o di metallo, opportunamente graduata, che si immerge in un recipiente, parzialmente pieno di liquido, per misurarne il livello; in particolare, l’asta graduata con cui si misurava la capacità della stiva d’una nave. ● La misura del volume interno di un galleggiante, base essenziale ... imposta Nell’ambito della più ampia nozione di tributo, la prestazione patrimoniale coattiva acausale, dovuta da un soggetto in base a un presupposto dimostrativo di forza economica, che escluda qualunque relazione specifica con un’attività dell’ente pubblico riferita al soggetto o da cui quest’ultimo possa ...
Categorie
  • FINANZA E IMPOSTE in Economia
  • METROLOGIA in Fisica
Tag
  • SOCIETÀ DI CAPITALI
  • IRES
Vocabolario
tonnellàggio
tonnellaggio tonnellàggio s. m. [der. di tonnellata]. – 1. Nel linguaggio marin., termine con cui si designa correntemente sia il peso della nave in tonnellate (dislocamento), se si tratta di unità militari, sia il volume in tonnellate...
dragamine
dragamine s. m. [comp. di dragare e mina1], invar. – Nave militare di piccolo tonnellaggio, attrezzata specificamente per il dragaggio delle mine subacquee, dotata di speciali caratteristiche di protezione passiva (scafo resistente all’onda...
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