tirocinio Periodo di addestramento pratico (e l’addestramento stesso) all’esercizio di un mestiere, di una professione, di un’arte, di un’attività in genere, che viene compiuto da un principiante, da un allievo, o anche da persona già qualificata e fornita della necessaria preparazione teorica, o del prescritto titolo di studio, sotto la guida di persona esperta e nel luogo dove tale attività viene svolta regolarmente. Differisce perciò, nell’uso comune, da apprendistato, che indica invece il periodo di apprendimento pratico di un mestiere o di una professione da parte di persona non ancora qualificata. Tale differenza non ha invece luogo nel linguaggio giuridico, che definisce il t. come uno speciale rapporto di lavoro, in forza del quale l’imprenditore è obbligato a impartire o a far impartire, nella sua impresa, all’apprendista assunto alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l’opera nella impresa medesima.
Nel corso del tempo il t. ha subito una profonda evoluzione: da rapporto nel quale i termini del sinallagma erano costituiti dall’addestramento professionale impartito dall’imprenditore e dalla remunerazione che in cambio l’apprendista pagava al maestro, si è pervenuti, attraverso la fase dello scambio fra l’istruzione professionale e il lavoro subordinato, all’odierna disciplina, secondo la quale anche il lavoro dell’apprendista deve essere retribuito.
Nella legislazione italiana vigente, le norme applicabili al t. sono quelle del codice civile (art. 2130-34 e, in quanto applicabili, quelle relative al rapporto di lavoro), delle leggi speciali (l. 19 gennaio 1955, nr. 25, che ha sostituito il r.d. 21 settembre 1938, nr. 1906) e, infine, dei contratti collettivi. In particolare, norme minuziose sono contenute nella l. 19 gennaio 1955, nr. 25, per quanto riguarda l’assunzione dell’apprendista, la durata dell’apprendistato, l’orario di lavoro (che non può superare le 44 ore settimanali), i doveri dell’imprenditore e dell’apprendista, la formazione professionale dell’apprendista, la previdenza e assistenza ecc. T. didattico o magistrale È l’addestramento pratico all’insegnamento, presso una scuola pubblica. In Italia il t. degli allievi-maestri, come assistenza ed esercitazione alla lezione in una scuola pubblica elementare, per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento elementare, fu introdotto nella legislazione scolastica con l’istituzione delle scuole normali. A norma della legge Casati del 1859 (art. 360), gli allievi delle scuole normali dovevano fare il t. per due anni, e cioè durante il 2° e il 3° corso, in una delle quattro classi di una scuola elementare. La l. 12 luglio 1896, nr. 293, dispose poi che le esercitazioni si dovessero fare non più in una scuola elementare ordinaria, ma in una scuola appositamente annessa alla scuola normale. Queste disposizioni durarono sostanzialmente fino alla riforma Gentile del 1923, che trasformò la scuola normale in istituto magistrale e soppresse la scuola elementare di t., ma non abolì il t., al quale diede un nuovo ordinamento. Con la stessa riforma del 1923 veniva stabilito altresì il t. nelle ‘scuole di metodo’ destinate a preparare le educatrici dell’infanzia, ossia le insegnanti delle classi del grado preparatorio (asili, giardini d’infanzia, case dei bambini).Tali scuole, convertite in ‘scuole magistrali’ con r. d. 1286/11 agosto 1933, prevedevano alcune ore destinate al tirocinio. Negli istituti magistrali statali lo svolgimento delle esercitazioni didattiche era assegnato a insegnanti elementari di ruolo. La trasformazione degli istituti magistrali in licei psico-pedagogici (anno scolastico 1998-99) mantenne attività di t. nelle scuole elementari, nido e materne, e il t. rimane anche nei licei delle scienze umane, che hanno assorbito i licei psico-pedagogici per effetto della riforma introdotta dal regolamento del 15 marzo 2010. Il t. è previsto anche per gli studenti dei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, sia per l’indirizzo della scuola dell’infanzia, sia per quello della scuola primaria e anche per gli studenti delle Scuole di specializzazione all’insegnamento secondario.
Approfondimento:
Formazione e professionalità nel rapporto di lavoro: brevi considerazioni critiche di Matteo Di Francesco