Il pagamento con surrogazione è ritenuto dalla dottrina più seguita un’estinzione relativa del debito, vale a dire una estinzione che opera nei confronti del creditore originario senza liberare il debitore. La surrogazione è di due specie, volontaria o legale. La surrogazione volontaria può aver luogo per volontà del creditore, il quale, ricevendo il pagamento da un terzo, lo surroga nei propri diritti in modo espresso e contemporaneamente al pagamento (art. 1201 c.c.); oppure per volontà del debitore, il quale, nel prendere a mutuo una somma di denaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito, surroga il mutuante nei diritti del creditore anche senza il consenso di questo (art. 1202 c.c.). La surrogazione avviene di diritto (surrogazione legale) nei casi espressamente previsti nell’art. 1203 c.c. e in altre disposizioni di legge, ed è disposta, in genere, per ipotesi di crediti assistiti da garanzia specifica, per lo più ipotecaria. È diversa dalla surrogazione ipotecaria, che è un rimedio per il quale il creditore ipotecario che non riesca a soddisfarsi sul bene sul quale grava la sua ipoteca perché su esso si è soddisfatto altro creditore di grado anteriore, prende il posto di costui (si surroga) nella iscrizione che esso aveva su altri beni, restando preferito agli altri creditori iscritti in precedenza.