Il termine pagamento in diritto civile indica in generale sia l’adempimento di un’obbligazione di dare, sia, più specificamente, l’adempimento di un’obbligazione pecuniaria. Per estinguere l’obbligazione il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal creditore a riceverlo, mentre il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore se il creditore lo ratifica ovvero ne ha approfittato. Le spese del pagamento sono a carico del debitore e il creditore che ha ricevuto il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore. Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.
Imputazione del pagamento. - Se un soggetto ha più debiti della medesima specie verso lo stesso creditore può dichiarare, quando paga, quale fra i vari debiti intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, soccorrono i criteri indicati nell’art. 1193, co. 2, c.c.: il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore e tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico e infine, se ugualmente antichi, il pagamento è imputato proporzionalmente ai vari debiti. Il debitore però non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.
Indicazione di pagamento. - Si ha indicazione di pagamento quando il creditore autorizza il debitore a pagare, con efficacia liberatoria, il suo debito ad un terzo (indicatario o adiectus solutionis causa), che di regola deve trasmettere al creditore quanto ha ricevuto dal debitore. Il terzo indicatario rimane comunque estraneo al rapporto intercorrente tra creditore e debitore.
Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. - In attuazione della direttiva 2000/35/CE, il d.lgs. 9.10.2002, n. 231 ha dettato nuove regole per scoraggiare l’inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali. In particolare, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, che decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento; inoltre, il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno, se il debitore non dimostri che il ritardo è avvenuto per causa a lui non imputabile; l’accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento, è nullo se risulti gravemente iniquo per il creditore e la nullità può essere dichiarata dal giudice anche d’ufficio.