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Statuto dei lavoratori

Enciclopedia on line
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È il nome con cui è nota la l. n. 300/1970, contenente «norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento». In materia di lavoro è, senza dubbio, la fonte normativa più importante nel nostro ordinamento dopo la Costituzione, che ha fissato i principi fondamentali della materia. La legge accoglie le motivazioni essenziali del progetto lanciato dal Congresso di Napoli della CGIL, del novembre 1952, quando per la prima volta G. Di Vittorio sollecitò l’approvazione di uno «Statuto dei diritti dei lavoratori». La ratio della l. n. 300/1970 va ricercata, infatti, nella volontà del legislatore di proteggere il prestatore come parte più debole del rapporto di lavoro, nella tradizionale linea di sviluppo del diritto del lavoro, permeata dall’esigenza di salvaguardare la pace sociale e l’ordinato perseguimento dell’unitario fine produttivo dell’organizzazione imprenditoriale. La legge si articola in 6 titoli, che racchiudono, nell’ordine, norme concernenti la libertà e dignità dei lavoratori (art. 1-13), la libertà sindacale (art. 14-18), l’attività sindacale (art. 19-27), disposizioni varie e generali (art. 28-32), il collocamento (art. 33-34), le disposizioni finali e penali (art. 35-41): norme quindi che da un lato si rivolgono alla tutela del lavoratore nel rapporto di lavoro e, dall’altro, sostengono l’organizzazione e l’attività del sindacato nel contesto aziendale. Il 1° dei 6 titoli disciplina: la libertà di opinione dei lavoratori (art. 1) e il relativo divieto di indagine da parte del datore di lavoro (art. 8); la tutela dei lavoratori contro ogni forma di controllo lesivo della loro privacy, attuato con modalità occulte o comunque invasivo della sfera della personalità morale (art. 2, 3, 4, 5, 6); la tutela in caso di contestazioni disciplinari (art. 7) (Sanzioni disciplinari nel rapporto di lavoro privato); la tutela alla conservazione della posizione di lavoro acquisita (art. 13); le attività culturali, ricreative e assistenziali (art. 11 e 12); la concessione di permessi agli studenti lavoratori; la tutela del diritto delle rappresentanze sindacali a controllare l’applicazione aziendale delle norme dirette a tutelare la salute dei lavoratori e la loro integrità fisica (art. 9) (Tutela della salute. Diritto del lavoro). Nel 2° titolo, ai lavoratori è garantito il diritto di associazione e di attività sindacale (art. 14), con il relativo divieto per il datore di lavoro di inficiare la libertà e l’autonomia sindacale costituendo o sostenendo, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori (art. 17) (Associazioni sindacali); è sancita la nullità di atti o patti posti in essere dal datore di lavoro avente finalità discriminatoria (art. 15) e il divieto, per il datore di lavoro, di erogare trattamenti economici di maggior favore (art. 16); il titolo si chiude poi con l’importante statuizione del cosiddetto «regime di stabilità reale» (art. 18) (Tutela reale e tutela obbligatoria). Il 3° titolo è interamente dedicato all’attività sindacale, attraverso la disciplina della costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali (art. 19); del diritto dei lavoratori di riunirsi in assemblea (art. 20); il diritto di indire referendum su materie inerenti all’attività sindacale con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all’unità produttiva e alla categoria interessata (art. 21); il diritto di affiggere pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro (art. 25); il diritto di utilizzo di un locale all’interno dell’azienda (art. 27); il diritto di raccogliere contributi e svolgere opera di proselitismo e collettaggio (art. 26). Il 4° titolo riveste una rilevante importanza nel sistema di garanzia della libertà e dell’attività sindacale prevista dalla legge in commento. L’art. 28 disciplina, in proposito, la repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro posta in essere da quest’ultimo in qualsiasi forma, riconoscendo alle organizzazioni sindacali il diritto di chiedere la tutela giurisdizionale degli interessi collettivi violati da tale comportamento. Il procedimento previsto è particolarmente semplice ed efficace consentendo di ottenere celermente, laddove il giudice ritenga la sussistenza della violazione denunciata, l’immediata cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti dello stesso. Il 4° titolo prevede, inoltre, al fine di promuovere l’attività sindacale, appositi permessi per i dirigenti provinciali e nazionali delle associazioni abilitate alla costituzione di rappresentanze sindacali aziendali (art. 30) e il diritto a un periodo di aspettativa non retribuita, per la durata del mandato, per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali, nonché a svolgere funzioni pubbliche elettive (art. 31). Il 5° titolo contempla norme in materia di collocamento (art. 33 e 34) ormai abrogate dall’art. 8 del d. lgs. 297/2002, nell’ambito di un intervento di più ampia portata volto a conferire maggiore organicità e coerenza al sistema normativo relativo alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro e ai servizi di promozione dell’occupazione. All’ultimo titolo dello statuto sono riservate la disciplina del campo di applicazione dello stesso (in particolare del 3° titolo) regolata all’art. 35 nonché la disciplina delle sanzioni penali per le violazioni dei precetti dello statuto (art. 38). La legge si chiude con l’abrogazione delle disposizioni contrastanti, fatte salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali più favorevoli e con il regime di esenzione fiscale per gli atti e i documenti necessari per l’applicazione delle norme statutarie, nonché per tutti gli atti e documenti relativi a giudizi nascenti dalla sua applicazione (art. 40 e 41).

Voci correlate

Libertà sindacale

Sanzioni disciplinari nel rapporto di lavoro privato

Tutela della salute. Diritto del lavoro

Associazioni sindacali

Tutela reale e tutela obbligatoria

Condotta antisindacale

Vedi anche
lavoratore In senso giuridico-sociale, soggetto del contratto di lavoro che si obbliga mediante retribuzione a prestare le proprie energie di lavoro, fisiche o intellettuali, alle dipendenze dell’imprenditore (lavoratore subordinato). Anche la persona che nel contratto d’opera si obbliga, senza vincoli di subordinazione, ... sindacato Associazione di lavoratori o di datori di lavoro costituita per la tutela di interessi professionali collettivi. Nel linguaggio economico e finanziario, coalizione di imprese. ● Il sindacalismo è la dottrina e prassi politico-economica, di varia matrice ideologica e culturale, finalizzata all’organizzazione ... CGIL Sigla di Confederazione Generale Italiana del Lavoro, organizzazione creata per accordo tra i dirigenti delle principali correnti sindacali (‘patto di Roma’, 1944). Ebbe una prima struttura organizzativa al congresso di Napoli (1945) che ne approvò anche lo statuto; dopo la Liberazione accolse tutte ... Serrata Temporanea chiusura di un impianto produttivo, imposta dall’imprenditore al fine di provocare l’interruzione del rapporto di lavoro con un gruppo di dipendenti che rifiutano di aderire alle condizioni contrattuali dettate dall’imprenditore stesso. Mentre nello sciopero l’iniziativa è assunta dai lavoratori, ...
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anagrafe dei lavoratori
anagrafe dei lavoratori loc. s.le f. Archivio centralizzato che censisce i lavoratori. ◆ è in corso la sperimentazione presso le ambasciate d’Italia in Albania e Tunisia dell’anagrafe dei lavoratori di questi due Paesi che vogliono venire...
statuto²
statuto2 statuto2 s. m. [dal lat. tardo statutum, forma neutra del part. pass. statutus di statuĕre «stabilire»]. – 1. ant. Ciò che è stato stabilito, disposto, deliberato, e che perciò può acquistare valore di legge o comunque di norma:...
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