• Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X

Spese. Diritto civile

Enciclopedia on line
  • Condividi

Se si considerano, da un punto di vista privatistico, le spese come diminuzioni patrimoniali subìte per tenere in buono stato o migliorare una cosa, il problema giuridico si pone per le spese fatte su cosa altrui, o che ad altri occorra restituire. La classificazione delle spese, e le norme relative, risalgono al diritto romano. Si distinguono le spese in necessarie, utili, voluttuarie: necessarie, quando servono a tenere in buono stato la cosa; utili, quando aumentano il reddito che da essa si può trarre; voluttuarie, quando aumentano la bellezza della cosa, senza per questo aumentarne il reddito. Le spese necessarie si distinguono poi in ordinarie e straordinarie: ordinarie, quando sono fatte per trarre frutto dalla cosa o per provvedere alle modiche, periodiche riparazioni; straordinarie, quando sono fatte per la conservazione stessa della cosa, minacciata nella sua esistenza o da circostanze accidentali o da assenza di periodica manutenzione. Il problema delle spese si pone, tanto per addurre alcuni esempî, in materia di rei vindicatio e di hereditatis petitio, quando il possessore deve restituire la cosa al proprietario; di azioni personali, quando il debitore è tenuto alla restituzione; di giudizî divisorî, se un condomino o un coerede fa valere la sua ragione per spese sulla cosa comune. Il regime delle spese è diverso nel diritto classico e nel giustinianeo: le norme giustinianee, ispirate al principio che a nessuno è lecito arricchirsi con danno altrui, sono sostanzialmente più eque delle classiche e sono passate nel diritto moderno. Un'esposizione di tutte le ipotesi in cui si fa luogo a rimborso delle s. non è qui possibile: basti ricordare il principio generale, che le spese necessarie sono sempre rimborsate; le spese utili lo sono entro determinati limiti, variabili secondo la buona o la mala fede di colui a cui deve essere effettuato il rimborso; le spese voluttuarie non lo sono mai, salva la possibilità di applicare lo ius tollendi (di togliere cioè gli abbellimenti) quando è permesso.

Voci correlate

Condominio negli edifici

Cosa

Vedi anche
diritto civile Complesso delle norme di diritto privato che si applicano a tutti i cittadini; esso viene contrapposto in genere all'altra branca in cui per tradizione si suddivide il diritto privato, e cioè il diritto commerciale. Comprende il diritto delle persone e di famiglia, i diritti reali sulla natura giuridica ... diritto privato Complesso delle norme che regolano i rapporti dei singoli fra di loro, oppure fra essi e lo Stato e gli altri enti pubblici, qualora questi ultimi non esplichino funzioni di potere politico e sovrano. Fonte principale del privato, dirittoprivato, diritto è il codice civile. Indica anche la disciplina ... patrimonio Il complesso dei beni, mobili o immobili, che una persona (fisica o giuridica) possiede. diritto 1. Diritto civile Nell’accezione giuridica, che riprende quella del diritto giustinianeo, l’insieme di tutti i rapporti giuridici facenti capo a un soggetto e aventi valore economico. Con riferimento ... Codex Iustinianus Raccolta di leggi imperiali in dodici libri, compilata su incarico dell'imperatore Giustiniano da dieci giuristi, tra cui Triboniano e Teofilo, e pubblicata nel 529. Con essa Giustiniano si propose l'unificazione legislativa dell'Impero. Insieme al Digesto, alle Istituzioni e alle Novelle, il codice ...
Categorie
  • DIRITTO CIVILE in Diritto
Tag
  • DIRITTO ROMANO
Vocabolario
spésa
spesa spésa s. f. [lat. tardo expēnsa (pecunia, cioè «denaro speso»), part. pass. di expĕndere: v. spendere]. – 1. a. L’atto dello spendere; anche, la somma di denaro che si spende o si cede in cambio di un bene o un servizio, o per altro...
blocca-spese
blocca-spese blocca-spesa (blocca-spese, blocca spese), agg. Finalizzato a contenere le spese; con particolare riferimento al controllo della spesa pubblica. ◆ Il freno alle uscite di cassa fin qui ha funzionato, ed è destinato a divenire...
  • Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X
  • Ricerca
    • Enciclopedia
    • Vocabolario
    • Sinonimi
    • Biografico
    • Indice Alfabetico

Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. © Tutti i diritti riservati

Partita Iva 00892411000

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • instagram
  • Contatti
  • Redazione
  • Termini e Condizioni generali
  • Condizioni di utilizzo dei Servizi
  • Informazioni sui Cookie
  • Trattamento dei dati personali