simonia Compravendita di beni sacri spirituali e anche il peccato commesso da chi fa tale commercio. Il termine deriva dal nome di Simone Mago, il Samaritano che, secondo gli Atti degli Apostoli 8, 18-24, cercò di comprare dagli apostoli Pietro e Giovanni il potere di conferire i doni dello Spirito Santo mediante l’imposizione delle mani.
Già subito dopo l’età delle persecuzioni, vari concili si occuparono della s., definendone la natura e comminando pene; così i concili di Orléans (533, 549) e di Clermont (535) stabilirono la deposizione per i preti simoniaci, per coloro cioè che comprassero suffragi per la loro elezione. La s. è ampiamente testimoniata nell’età merovingica, ma si diffuse soprattutto nella società feudale, più esattamente a partire dall’età postcarolingia, allorché all’acquisto di dignità ecclesiastiche si legò il godimento di grandi possessi fondiari, di ampi diritti giurisdizionali nelle campagne e nelle città e anche di veri e propri feudi. Ciò comportava, tra l’altro, che vescovi e abati, per far fronte alle spese incontrate, gravassero spesso sui loro sudditi (di qui anche le ribellioni del basso clero e del popolo e il serpeggiare di movimenti pauperistici ed ereticali, come quelli evangelici-patarinici, contro la corruzione del clero simoniaco). La Chiesa romana cercò di far fronte alla s. precisando la legislazione in merito e cercando di rendere la nomina dei vescovi autonoma dal potere laico, soprattutto ai tempi di Leone IX e Gregorio VII. Ma la s. era intimamente connessa al potere politico ed economico dei benefici ecclesiastici, onde la difficoltà di sopprimerla; anzi, proprio l’accentramento del potere nella curia romana portava a una diffusione della s. anche in essa; sicché presto alla polemica contro il clero simoniaco si unì quella contro la s. perpetrata dalla curia e neppure alcune nomine al soglio pontificio furono esenti da sospetti di simonia. I vari tentativi di riforma cattolica tra il Quattrocento e il Cinquecento, la riforma protestante, la controriforma cattolica affrontarono, da vari punti di vista (morale, canonico, politico), il problema finché il Concilio di Trento definì la legislazione in proposito.
Il Catechismo della Chiesa Cattolica considera la s. un peccato contro il primo comandamento, insieme con l’azione di tentare Dio e il sacrilegio. Secondo il codice di Diritto canonico del 1983 (can. 188) la rinuncia di un ufficio, fatta per s., non è valida e la provvista simoniaca di un ufficio ecclesiastico è nulla ipso iure; sono previste anche sanzioni canoniche (sospensione o interdetto) contro il conferimento o la ricezione simoniaca di un sacramento.