Con la riforma del regime patrimoniale della famiglia introdotta dalla l. n. 151/1975, la separazione dei beni acquistati durante il matrimonio costituisce un regime convenzionale che i coniugi possono scegliere, derogando a quello legale della comunione dei beni. In base all’art. 215 c.c. i coniugi possono infatti convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio. La scelta del regime di separazione può essere dichiarata nell’atto di celebrazione del matrimonio o può costituire oggetto di una convenzione stipulata per atto pubblico a pena di nullità (art. 162). Ciascun coniuge ha l’amministrazione e il godimento dei beni di cui è titolare esclusivo: nel caso in cui a uno di essi sia stata conferita la procura ad amministrare i beni dell’altro coniuge, ne risponde secondo le regole del mandato. Il coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell’altro la proprietà esclusiva di un bene; se nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva di un bene, questo è di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi.
Comunione dei beni tra coniugi