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Segreto d’ufficio

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Segreto d’ufficio

Il dovere, imposto agli impiegati pubblici, di non comunicare all’esterno dell’amministrazione notizie o informazioni di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni, ovvero che riguardino l’attività amministrativa in corso di svolgimento o già conclusa. Nell’ambito del diritto amministrativo, la disciplina del segreto d’ufficio, inizialmente prevista nel R.D. n. 2960/1923, è ora contenuta nell’art. 15 del d.P.R. n. 3/1957, la cui formulazione originaria era espressione di un contesto socio-normativo improntato al principio della segretezza dell’azione amministrativa.

In seguito, la l. n. 241/1990 (art. 22 e ss.) ha riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi come principio generale dell’attività amministrativa, volto ad assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, riformulando il testo del citato art. 15. Di conseguenza, non si verifica una violazione del segreto d’ufficio quando la comunicazione di un’informazione o di una notizia avvenga nel rispetto delle norme sul diritto di accesso e all’impiegato pubblico è consentito rilasciare copie ed estratti di documenti nei casi non vietati dall’ordinamento. Inoltre, rispetto alla previgente disciplina, il divieto di divulgazione trova applicazione anche in assenza della possibilità che si verifichi un danno per la pubblica amministrazione. Peraltro, nell’ambito della riforma del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e con la sottoscrizione dei contratti collettivi di lavoro che ne disciplinano i relativi istituti, il rispetto del segreto d’ufficio è stato inserito fra gli obblighi posti a carico del dipendente pubblico per il corretto svolgimento della prestazione lavorativa, al fine di evitare l’utilizzo a fini privati di informazioni e, quindi, comportamenti che possano ledere l’immagine dell’amministrazione.

La violazione del segreto d’ufficio può rilevare anche sotto il profilo penale, qualora si verifichi la fattispecie di reato di cui all’art. 326 c.p. Per quanto concerne la tutela processuale del segreto d’ufficio, l’art. 201 c.p.p. dispone che i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio si astengano dal deporre su fatti conosciuti in ragione del loro ufficio che devono rimanere segreti, salvo i casi in cui vi sia l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria.

Voci correlate

Accesso ai documenti amministrativi

Trasparenza amministrativa

Vedi anche
segreto Ciò che uno nasconde dentro di sé e non rivela (tranne singole e determinate eccezioni) a nessuno. diritto Il segreto è in varie occasioni oggetto di regolamentazione giuridica. L’esigenza è da una parte quella di limitarne la violazione, dall’altra quella di salvaguardare interessi meritevoli di ... Francesco Cossiga Uomo politico e giurista italiano (Sassari 1928 - Roma 2010). Deputato e senatore della DC, nelle cui vesti fu ministro, presidente del Consiglio e presidente del Senato, nel 1985 venne eletto presidente della Repubblica. L'ultima fase del suo settennato fu caratterizzata da una marcata accentuazione ... mercato In senso concreto, il luogo dove avvengono le contrattazioni per la vendita e l’acquisto di determinati prodotti e dove normalmente si incontrano, tutti i giorni, o in giornate stabilite, compratori, venditori e intermediari per effettuare transazioni commerciali relative a merci varie o anche a una ... Parlamento Per Parlamento si intende l’organo rappresentativo per eccellenza (Rappresentanza politica), titolare del potere legislativo (Separazione dei poteri). Storicamente, i primi Parlamenti nascono nella seconda metà del medioevo (XII-XIV secolo) come organismi assembleari che coadiuvano il Re nell’esercizio ...
Categorie
  • DIRITTO AMMINISTRATIVO in Diritto
Tag
  • PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
  • DIRITTO AMMINISTRATIVO
  • AUTORITÀ GIUDIZIARIA
Vocabolario
trincerare
trincerare (ant. trincierare) v. tr. [der. di trincera, variante ant. di trincea] (io trincèro, ecc.). – Difendere, munire con trincee: t. un campo, una posizione, la linea difensiva. Nel rifl., difendersi con una trincea o con altro riparo:...
violare
violare v. tr. [dal lat. viŏlare, affine a vis «violenza»] (io vìolo, ecc.). – 1. a. letter. Usare violenza a persone trasgredendo norme morali e di rispetto della loro integrità fisica e dignità umana: [gli svizzeri] parte predando parte...
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