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Accesso ai documenti amministrativi

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I privati hanno diritto di prendere visione o estrarre copia dei documenti amministrativi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni, cioè di «ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse» (art. 22 l. n. 241/1990, modificata dalla l. n. 15/2005). La legge stabilisce che l’accesso costituisce un «principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza» (art. 22 l. cit.) (su cui v. Principio di imparzialità e Trasparenza amministrativa). Il diritto di accesso spetta a tutti i soggetti privati, anche portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata» (art. 22 l. cit.): può trattarsi di diritti soggettivi, di interessi legittimi, o di situazioni strumentali alla tutela di essi. Il diritto di accesso si può far valere nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi: dunque, anche nei confronti di soggetti privati che svolgono attività di pubblico interesse (art. 23 l. cit.).

I casi di esclusione del diritto di accesso, elencati dalla legge e oggetto di stretta interpretazione, riguardano, in particolare, i documenti coperti da segreto di Stato, i procedimenti tributari, le attività finalizzate all’adozione di atti normativi o amministrativi generali, i procedimenti selettivi nei confronti di documenti contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi. Con regolamento governativo si possono prevedere altri casi di sottrazione di documenti amministrativi all’accesso, quando esso possa pregiudicare interessi di particolare rilievo, quali la sicurezza e l’ordine pubblico, la difesa nazionale, le relazioni internazionali, la politica valutaria e monetaria, la riservatezza e la vita privata delle persone (art. 24 l. cit.).

Esercizio del diritto di accesso. - Il diritto si esercita mediante richiesta di accesso motivata. Vi può essere esercizio informale o formale (d.P.R. n. 184/2006). La prima ipotesi vale quando non vi siano soggetti che possano veder compromesso il loro diritto alla riservatezza dall’esercizio di tale diritto: in tal caso la richiesta può essere anche verbale, purché si specifichi l’interesse che ne è alla base, ed è esaminata immediatamente e senza formalità. L’esercizio formale dell’accesso, invece, si ha quando l’accoglimento immediato della richiesta risulti impossibile, ovvero quando sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sussistenza dell’interesse, sull’accessibilità del documento, o sull’esistenza di contro-interessati. L’esercizio formale dà luogo a un procedimento amministrativo autonomo, con un responsabile e un termine di 30 giorni.

Il diritto di accesso può esercitarsi nell’ambito di un procedimento amministrativo o al di fuori di esso. Nel primo caso, la conoscenza dei documenti può essere essenziale per esercitare i diritti di partecipazione al procedimento tramite memorie scritte e documenti (art. 10 l. n. 241/1990). Se l’amministrazione non accoglie la richiesta di accesso, può negare – espressamente o tacitamente – o differire l’accesso per assicurare una tutela temporanea agli interessi di particolare rilievo che giustificano la limitazione dell’accesso. Questo non può essere negato ove sia sufficiente il differimento.

La tutela giurisdizionale e amministrativa. - Sono previsti appositi meccanismi di tutela del diritto di accesso, giurisdizionali e amministrativi. In caso di diniego o di differimento, l’interessato può presentare entro 30 giorni ricorso al TAR, che decide con procedimento speciale e abbreviato entro 30 giorni. Il rito in materia di accesso è ora disciplinato dall’art. 116 del c.p.a. (d.lgs. n. 104/2010).

L’interessato può anche chiedere il riesame del diniego o del differimento dell’accesso al difensore civico se si tratta di atti di amministrazioni comunali, provinciali o regionali, o alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio se si tratta di atti di amministrazioni statali. L’istanza al difensore civico, o alla Commissione, è preliminare e facoltativa rispetto al ricorso al TAR: se è presentata, sospende i termini del ricorso al giudice.

Voci correlate

Documento amministrativo

Principio di imparzialità

Procedimento amministrativo

Segreto d’ufficio

Trasparenza amministrativa

Vedi anche
diritto amministrativo Ramo del diritto che regola i rapporti dello Stato e degli enti autarchici operanti come persone giuridiche pubbliche per i fini dell'amministrazione, sia tra loro sia con i privati. Per amministrativo, diritto amministrativo, diritto si intende anche la parte della scienza giuridica che ha per oggetto ... Tribunale amministrativo regionale Organo di giurisdizione amministrativa di primo grado, competente a giudicare sui ricorsi proposti contro atti amministrativi lesivi di un interesse legittimo. Ogni TAR è competente nella circoscrizione della regione cui appartiene e ha sede nel capoluogo regionale. Ciascun t. amministrativo ha un ... Principio dispositivo Principio nel passato espresso dalla regola generale iudex iuxta alligata et provata iudicare debet e del quale oggi si assumono due diverse nozioni. Si parla di principio dispositivo in senso sostanziale con riferimento alla disponibilità dell’oggetto del processo. Trova espressione, da un lato, nell’art. ... sapére sapére L'insieme delle conoscenze che si sono acquisite con lo studio o attraverso l'esperienza, o che comunque si possiedono.
Categorie
  • DIRITTO AMMINISTRATIVO in Diritto
Tag
  • PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ
  • PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
  • DIRITTI SOGGETTIVI
  • TAR
Vocabolario
accèsso
accesso accèsso s. m. [dal lat. accessus -us, der. di accedĕre «accedere»]. – 1. a. L’atto, il fatto, e anche la possibilità o la facoltà di accedere, cioè di avvicinarsi o di entrare in un luogo: dare, concedere, impedire l’a. (a un luogo);...
open access
open access loc. agg.le inv. Di accesso libero. ◆ il Cato Institute, istituzione-tempio del liberismo Usa, prende talmente sul serio l’interrogativo su quale fra i due paradigmi – proprietà intellettuale o «open access» – dominerà l’economia...
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