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Riservatezza. Diritto penale

Enciclopedia on line
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La sfera privata degli individui (detta anche privacy) riceve una tutela ampia, ma alquanto frammentaria, sia dalla Costituzione (artt. 2, 13, 14, 15, 21), sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (artt. 7-8), sia da numerose leggi ordinarie. La normativa sulla protezione dei dati personali, contenuta nel d. legisl. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), più volte modificato, sancisce che «chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano», ove per dati personali si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. All’art. 167 lo stesso codice dispone che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri o di recare ad altri un danno, proceda al trattamento dei dati personali in violazione degli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell’art. 129 del medesimo codice, è punito con la reclusione da 6 a 18 mesi, se dal fatto deriva nocumento, da 6 a 24 mesi, se il fatto consiste nella comunicazione e diffusione. Il trattamento illecito dei dati personali può essere integrato in due ipotesi: da parte del soggetto pubblico, quando lo stesso utilizza i dati al di fuori dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, ovvero senza osservare i presupposti e i limiti stabiliti dal codice stesso; da parte del soggetto privato, quando utilizza i dati personali senza il previo consenso espresso dell’interessato. Trattasi di reato comune, in quanto può essere posto in essere da chiunque, sia esso un soggetto pubblico, un soggetto privato, ovvero un ente pubblico economico. Essendo un reato di pura condotta, per la sua consumazione è sufficiente qualunque operazione riguardante la raccolta dei dati, lesiva del diritto alla riservatezza del soggetto interessato, senza che si realizzi un danno concreto. La sussistenza di quest’ultimo elemento condiziona, invece, l’effettiva punibilità dell’agente. Ulteriore norma a presidio della riservatezza personale è quella prevista dall’art. 684 c.p. che punisce con l’arresto o con un’ammenda chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d’informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia stata vietata per legge la pubblicazione. L’art. 734 bis c.p. sanziona, poi, con la pena dell’arresto chiunque «divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l’immagine della persona offesa senza il suo consenso» nei casi dei delitti, semplici e aggravati, di violenza sessuale di cui agli art. 609 ss. c.p.

Voci correlate

Reato

Vedi anche
Diritto alla riservatezza La sfera privata degli individui riceve nel nostro ordinamento una tutela ampia ma alquanto frammentaria, sia dalla Costituzione (v. in particolare gli artt. 2, 13, 14, 15, 21), sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (artt. 7-8), sia da numerose leggi ordinarie. La normativa sulla ... Soggettività giuridica Soggettività giuridica Si intende per soggetto di diritto il portatore di interessi giuridicamente tutelati. La categoria, assai ampia, comprende innanzitutto le persone, fisiche e giuridiche (Persona fisica e persona giuridica), ma anche altri soggetti, quali il concepito (art. 1 l. n. 40/2004) o gli ... ammènda ammènda Sanzione penale di natura pecuniaria stabilita per le contravvenzioni, consistente nel pagamento di una somma determinata dal giudice entro limiti massimi e minimi stabiliti dalla legge. Molti dei reati in precedenza punibili con l'ammenda sono stati configurati come illeciti amministrativi in ... diritto penale Parte del diritto pubblico che disciplina i fatti costituenti reato. In particolare, complesso delle norme contenute nel codice penale e nelle leggi speciali, che individuano le fattispecie di reato determinandone le relative sanzioni, consistenti in pene (detentive o pecuniarie) e misure di sicurezza, ...
Categorie
  • DIRITTO PENALE E PROCEDURA PENALE in Diritto
Tag
  • MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA
  • PERSONA GIURIDICA
  • VIOLENZA SESSUALE
  • PERSONA FISICA
Vocabolario
riservatézza
riservatezza riservatézza s. f. [der. di riservato]. – 1. Il fatto di essere riservato, discreto e controllato nell’esprimersi e nel comportarsi, come caratteristica e qualità abituale: una persona, un funzionario, un ufficio di investigazioni,...
penale
penale agg. e s. f. [dal lat. poenalis «che concerne la pena, il castigo», der. di poena «pena»]. – 1. agg. a. Che riguarda le pene giudiziarie, o le norme che le prevedono, o i fatti giuridici da cui possono conseguire: diritto p., il...
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