La ripetizione dell’indebito, cioè del pagamento non dovuto, è una figura di obbligazione legale. L’indebito è oggettivo (o ex re) quando la prestazione eseguita non era assolutamente dovuta; è soggettivo (o ex persona) quando la prestazione eseguita faceva carico ad altri. Nel primo caso, colui che ha pagato ha diritto di ripetere la prestazione, oltre ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, o dal giorno della domanda, se era in buona fede. Nel secondo caso, la ripetizione è ammessa solo se chi ha pagato il debito altrui versava in errore scusabile e se il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito. La ripetizione non è ammessa in caso di adempimento di obbligazioni naturali o di prestazione eseguita per uno scopo contrario al buon costume. Se la prestazione indebita aveva per oggetto una cosa determinata, chi l’ha ricevuta è tenuto a restituirla, e, nel caso in cui fosse in mala fede, deve corrisponderne il valore se la cosa è perita, anche per caso fortuito. Se chi ha ricevuto la cosa in buona fede l’ha alienata prima di avere conoscenza che il pagamento non era dovuto, è tenuto a restituire il corrispettivo conseguito; e se questo è ancora dovuto, chi ha pagato l’I. subentra nel diritto dell’alienante. Chi ha alienato la cosa ricevuta in mala fede è, in ogni caso, tenuto a restituirla o a corrisponderne il valore (artt. 2033-2040 c.c.).