Mezzo straordinario di impugnazione avente ad oggetto una sentenza di condanna divenuta irrevocabile. Sia per la fase di incardinamento della richiesta, sia per lo stesso giudizio di revisione, l’organo competente è esclusivamente la Corte d’appello individuata in base alla medesima tabella prevista per i procedimenti riguardanti i magistrati. Per poter sottoporre una pronuncia al vaglio del procedimento di revisione occorre che questa sia affetta da un errore di fatto riguardante, cioè, la ricostruzione storica della dinamica fattuale. La revisione è prevista anche dopo la conclusione dell’espiazione della pena e nei confronti di condannati defunti, perché oltre a restituire la libertà personale, assolve anche alla funzione di ridare dignità alla persona innocente. I casi in cui si può accedere a questo tipo di impugnazione riguardano: i fatti incompatibili con quelli accertati da altra sentenza; la sentenza revocata che abbia deciso una questione pregiudiziale; nuove prove che determinano il proscioglimento; la sentenza pronunciata in conseguenza di un fatto previsto dalla legge come reato. Se la Corte d'Appello competente ritiene la richiesta inammissibile, provvede con ordinanza; se, invece, ne riconosce l’ammissibilità, inizia il giudizio. Entrambe le fasi sono assoggettabili al ricorso per cassazione. A seguito del giudizio può essere pronunciato il rigetto dell’istanza di revisione o dichiarato il proscioglimento dell’imputato con la revoca della sentenza revisionata. In quest’ultimo caso la corte ordina la restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna per le pene pecuniarie, per le misure di sicurezza patrimoniali, per le spese processuali e di mantenimento in carcere e per il risarcimento dei danni a favore della parte civile citata per il giudizio di revisione. Su istanza dell’interessato, la sentenza viene affissa nel comune in cui la stessa era stata pronunciata e in quello dell’ultima residenza del condannato.
Nell’uso commerciale, l’opera di controllo di un’attività svolta oppure di modifica di atti, condizioni o norme che regolano l’esecuzione di determinate prestazioni.
Nelle negoziazioni mercantili in periodi di mercato instabile ricorrono le clausole di revisione di prezzo, in virtù delle quali il prezzo convenuto in contratto si sottopone a variazioni proporzionali a quelle che subiranno i valori degli elementi formativi di esso o ad altre circostanze.
In campo amministrativo-contabile sono definite: revisione aziendale, l’insieme delle funzioni per le quali si studiano i fatti avvenuti, si confronta e controlla il lavoro svolto dagli organi dell’azienda, si dimostrano i risultati ottenuti e si esamina e giudica l’operato amministrativo; revisione contabile, l’insieme delle funzioni per le quali le scritture elementari e sistematiche compilate in un’azienda vengono rivedute per accertare la loro corrispondenza alla classificazione dei fatti amministrativi e alla documentazione di questi.
Revisione di una ferita L’ispezione intesa a controllare l’assenza di lesioni diverse oltre quelle riscontrate a un primo esame, di corpi estranei o la completezza dell’emostasi.
Revisione del cavo uterino Il raschiamento inteso all’allontanamento di eventuali resti abortivi o residui placentari.
Procedimento complesso e vario, attraverso il quale composizioni del passato sono rielaborate e adattate alla pratica esecutiva contemporanea, secondo tecniche e modi che avvicinano questa prassi a quella del restauro nelle arti figurative. Il lavoro investe problemi di carattere storico, estetico, formale e presuppone, in ogni caso, un’estrema fedeltà critica e filologica all’originale. La revisione è necessaria soprattutto nei testi del Settecento e anteriori: infatti solo a partire dall’Ottocento si generalizzò l’uso di stilare partiture complete, liberando il linguaggio da molte convenzioni.
Cosa giudicata. Diritto processuale penale
Impugnazioni. Diritto processuale penale
Prova. Diritto processuale penale
Ricorso per cassazione. Diritto processuale penale