La responsabilità è oggettiva quando prescinde dall’elemento soggettivo (dolo o colpa): ad esempio, la responsabilità per l’esercizio di attività pericolose, per il danno cagionato da animali, da rovina di edificio, da cose in custodia. Il campo della responsabilità oggettiva si estende sempre più, come sopra è stato detto, sia per la difficoltà della prova di un nesso di causalità fra condotta di un soggetto e danno, sia per la necessità sociale di provvedere in ogni caso al risarcimento del danno cagionato da attività particolarmente pericolose, sia per contenere entro limiti accettabili la misura della responsabilità, pur nel rispetto dell’adeguatezza del risarcimento.
Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale